Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16355 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16355 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a MONTEBELLO lONICO COGNOME‘ARTE NOME nata il DATA_NASCITA a PADERNO DUGNANO COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a CASOLA DI NAPOLI
avverso la sentenza in data 03/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI MI- visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta procuratrice generale NOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
sentito l’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di NOME e di COGNOME‘ARTE NOME, ha illustrato i motivi dell’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento;
letta la nota dell’AVV_NOTAIO che, nell’interesse di COGNOME NOME, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME per il tramite dei rispettivi procuratori speciali e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 03/11/2023 della Corte di appello di Milano, che -per quello che qui interessaha confermato la sentenza in data 12/11/2021 del Tribunale di Milano, che aveva condanNOME: COGNOME NOME NOME il reato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe e di sostituzione di persona e per i reati di truf
LANO;
aggravata (capo B e D) e tentativo di truffa aggravata (capo E), in continuazione con i reati di sostituzione di persona; COGNOME NOME, per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla perpetrazione di truffe e di sostituzione di persona, e per i reati di truffa aggravata (capo B, C e D) e tentativo di truffa aggravata (capo E), in continuazione con i reati di sostituzione di persona; COGNOME NOME, per la truffa aggravata di cui al capo D).
Deducono:
COGNOME NOME.
1.1. In relazione al capo A) (416 cod. pen.) violazione del principio di corrispondenza di cui all’art. 521 cod. proc. pen. e vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria sul punto.
A tale proposito il ricorrente evidenzia che l’accusa di partecipazione di COGNOME all’associazione di cui al capo A) gli era stata mossa con il ruolo di ricercatore di luoghi idonei alla ricezione e all’occultamento della merce acquistata. Osserva, dunque, che in dibattimento è stato dimostrato che COGNOME non aveva svolto tale ruolo, tanto che i giudici hanno ritenuto la sua partecipazione sulla base di fatti diversi da quelli contestati nel capo d’imputazione, ossia per la perpetrazione dei reati fine contestati ai capi B), D) ed E).
Aggiunge che le conversazioni intercorse tra COGNOME e COGNOME cui fa riferimento la Corte di appello (alle pag. 52 e 54) sono telefonate interlocutorie, nelle quali l’imputato aggiorna quest’ultimo, in maniera generica, in relazione alla ricerca di inesistenti piazze di scarico e occultamento della merce.
Da qui si denuncia la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen..
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen., in relazione al capo B) dell’imputazione.
In questo caso si denuncia il travisamento della prova, che si assume emergente dalla lettura degli atti processuali, in quanto la Corte di appello conferma la responsabilità di COGNOME per il capo B) sulla base di un presupposto che non emerge dagli atti, ossia la disponibilità dell’utenza telefonica n. 3510504863.
1.3. Violazione di legge e vizio di insufficienza della motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen..
In questo caso il ricorrente si duole dell’apoditticità della motivazione spesa dalla Corte di appello per rigettare il motivo di gravame con cui si evidenziava come il contributo causale prestato da COGNOME fosse marginale e di minima importanza.
1.4. Violazione di legge e vizio di illogicità e insufficienza della motivazione in riferimento all’art. 640, comma 2, n. 2-bis e all’art. 61, comma primo n. 5 cod. pen. in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa.
Secondo il ricorrente l’aggravante della minorata difesa è applicabile nelle ipotesi di acquisiti on line effettuati da normali acquirenti, ma non anche quando
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l’acquisto sia stato effettuato da venditori professionisti o comunque da soggetti qualificati, nei cui riguardi lo strumento informatico ha minore potenzialità ingannatrice. Tanto più -si aggiunge- in un caso come quello in esame, dove l’artificio era facilmente riconoscibile.
1.5. Vizio di illogicità e insufficienza della motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio.
Il motivo viene rivolto alla individuazione della pena base, agli aumenti per la continuazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, i cui motivi di appello venivano respinti con un generico riferimento all’assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell’imputato.
COGNOME‘ARTE NOME.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 cod. pen..
La ricorrente sostiene che né il tribunale, né la corte di appello hanno motivato sulle ragioni per cui le condotte ascritte agli imputati non fossero da ricondursi all’ipotesi del concorso di persone nel reato continuato.
Aggiunge che la Corte di appello non ha dato adeguata risposta alle doglianze in tal senso dedotte con il gravame, essendosi limitata a richiamare pedissequamente la motivazione del giudice di primo grado.
2.2. In relazione al reato di cui al capo B), Violazione di legge in riferimento all’art. 640 cod. pen., inosservanza di norma processuale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria.
In questo caso si denuncia l’apoditticità della motivazione nella parte in cui si afferma la certa identità tra l’imputata e la signora NOME COGNOME Carrefour, pur in mancanza della prova che COGNOME frequentasse la città di Rho, ossia il luogo dove veniva localizzata l’utenza telefonica.
Deduce la mancanza di prova sul punto.
2.3. In relazione al capo B), violazione di legge in riferimento all’art. 56 cod. pen. e all’art. 56, comma terzo, cod. pen., vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato al capo C).
A tale riguardo si assume che i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto che nel caso di specie fosse configurabile un tentativo punibile, a fronte della prova dell’avvenuta desistenza degli imputati, atteso che l’intervento delle forze dell’ordine non ha avuto alcuna incidenza sulla spontanea desistenza rispetto alla perpetrazione del reato.
2.4. Violazione di legge e vizio di illogicità e insufficienza della motivazione in riferimento all’art. 640, comma 2, n. 2-bis e all’art. 61, comma primo n. 5 cod. pen. in punto di ritenuta sussistenza dell’aggravante della minorata difesa.
Il motivo è identico a quello esposto in relazione alla posizione di COGNOME, alla
cui lettura si rimanda.
2.5. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio.
Il motivo viene rivolto alla individuazione della pena base, agli aumenti per la continuazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche, i cui motivi di appello venivano respinti con un generico riferimento all’assenza di elementi positivamente valutabili in favore dell’imputato.
Aggiunge come le circostanze attenuanti generiche non possano essere negate sul presupposto della mancata collaborazione da parte dell’imputato, in quanto una tale argomentazione è lesiva del principio secondo cui nessuno è tenuto a rendere dichiarazioni contra se.
3. COGNOME NOME.
3.1. In relazione all’affermazione della responsabilità, vizio di motivazione, violazione di legge e inosservanza di norma processuale, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen..
Il ricorrente denuncia la mancanza della prova del dolo richiesto per l’affermazione della responsabilità, visto che COGNOME non partecipava alla truffa.
Aggiunge che la condotta potrebbe -al più- configurare una ricettazione, ossia un fatto diverso, mai contestato a COGNOME, con conseguente violazione dell’art. 521 cod. proc. pen..
3.2. In relazione alla recidiva reiterata, vizio di motivazione, violazione di legge in riferimento all’art. 62-bis cod. pen..
Secondo il ricorrente, nel caso in esame non poteva ritenersi configurata la recidiva reiterata, in quanto una delle precedenti condanne riguardava un reato continuato, mentre per l’ulteriore condanna vi era stata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, che non poteva essere considerata ai fini della recidiva, per come già chiarito dalle Sezioni unite con sentenza n. 5859 del 2012.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio e alle circostanze attenuanti generiche.
In questo caso si assume che i precedenti penali dell’imputato non sono da sole sufficienti a giustificare l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio.
Secondo il ricorrente la pena inflitta a COGNOME è sproporzionata rispetto alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell’imputato, oltre che lesiva della funzione rieducativa della pena.
3.5. Violazione di legge in relazione alla mancata sostituzione delle pene detentive brevi, con particolare riferimento all’art. 56-bis della Legge n. 689/1981.
Il ricorrente premette che la Corte di appello non ha sostituto la pena detentiva con quella dei lavori di pubblica utilità perché avrebbe già beneficiato della
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messa alla prova e ostandovi la recidiva reiterata.
Osserva che la messa alla prova non rileva ai fini della sostituzione della pena, mentre la recidiva reiterata è stata erroneamente ritenuta dai giudici, per come rappresentato con il precedente motivo di ricorso.
Aggiunge che la riforma Cartabia spinge nel senso dell’ampliamento del ricorso alla sostituzione delle pene detentive brevi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile, perché reiterativo, perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., è inammissibile per tutte le ragioni ora richiamate.
1.1.1. La manifesta infondatezza emerge al solo rilevare che i giudici di merito -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- hanno affermato la partecipazione di COGNOME al sodalizio perché hanno ritenuto comprovata l’ipotesi d’accusa, così come descritta nel capo d’imputazione, ossia per il ruolo di ricezione delle merci e non solo per la commissione dei reati fine.
La Corte di appello, infatti, ha rimarcato che proprio il ruolo rivestito da COGNOME, ossia quello di ricevimento delle merci, dimostra come questi fosse consapevole del funzionamento delle truffe e della complessiva attività di COGNOME.
La Corte di appello, dunque, ha ritenuto COGNOME responsabile del medesimo fatto descritto nel capo d’imputazione e con il ruolo quivi attribuitogli, così che non è possibile rinvenire la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen..
1.1.2. Là dove si volesse prescindere da tale preliminare e assorbente rilievo, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato.
Va ricordato, infatti, che «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nel contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive. (Fattispecie in cui la responsabilità per il reato di partecipazione a sodalizio criminale di stampo mafioso è stata riconosciuta in ragione del contributo arrecato dal ricorrente al fatto estorsivo altrui, emerso dall’istruttoria, e non invece per condotta di ausilio alla latitanza di uno degli esponenti di vertice del clan originariamente ascrittagli)», (Sez. 6 – , Sentenza n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365 – 01).
Il ricorrente si è ampiamente difeso sui reati fine, così che il suo motivo risulta -anche per tale ragione- manifestamente infondato.
1.1.3. Peraltro e ancora, con specifico riguardo al principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che è astrattamente configurabile la violazione del principio della correlazione tra l’imputazione contestata e la pronuncia solo quando il fatto, ritenuto in sentenza, si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità, nel senso che sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione e variazione dei contenuti essenziali dell’addebito (Sez. 3, n. 9973 del 22/09/1997, Angelini, Rv. 209245; nello stesso senso, Sez. 2 – , Sentenza n. 16827 del 07/03/2019, COGNOME, Rv. 276210 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 11659 del 24/02/2015, EL., Rv. 262911 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 44862 del 06/10/2014, Moldovan, Rv. 261286 – 01).
La violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza può sussistere solo quando tra il fatto descritto e quello accertato non si rinviene un nucleo comune identificato dalla condotta, e si manifesta, pertanto, un rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, che si risolve in un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa, a fronte dei quali l’imputato è impossibilitato a difendersi (Sez. 4, n. 27355 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231727; Sez. 6, n. 81 del 06/11/2008, COGNOME, Rv. 242368; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, Domizi, Rv. 254888; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 03/02/2016, COGNOME, Rv. 265946).
Tanto in coerenza con quanto chiarito delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (così Sezioni Unite, Sentenza n. 36551 del 15.7.2010, COGNOME, rv. 248051).
Al riguardo è stato ulteriormente precisato che «non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. qualora, in relazione a vicende obiettivamente complesse, la sentenza abbia affermato la penale responsabilità dell’imputato sul fondamento di una ricostruzione dei fatti arricchita e conformata (in specie quanto ai soggetti coinvolti ed al ruolo di ciascuno) alla stregua degli elementi emersi in istruttoria, atteso che, ad assicurare l’esercizio in concreto del diritto di difesa, è sufficiente che l’imputazione enunci in termini chiari gli elementi essenziali degli addebiti. (Vedi Sez. U., n. 16 del 1996, Rv. 205619-01)», (Sez. 6, Sentenza n. 18125 del 22/10/2019 Ud., dep. 12/06/2020, Bolla, Rv. 279555 – 01; nello stesso senso, Sez. 2 – , Sentenza n. 7812 del 20/12/2019 Ud., dep. il 2020, Tacci, Rv. 278087 – 01).
Le Sezioni Unite richiamate nella massima ora riportata chiarivano che «con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per
aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso Inter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione», (Sez. U, Sentenza n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619 – 01; numerosi conformi successive, fra le ultime: Sez. 4 – , Sentenza n. 6564 del 23/11/2022 Ud., dep. il 2023, COGNOME; Sez. 3 – , Sentenza n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; Sez. 6 – , Sentenza n. 422 del 19/11/2019 Ud., dep. il 2020, Petittoni, Rv. 278093 – 01).
Da ciò discende che, nel caso in esame, l’eventuale modifica del ruolo non ha comporta immutazione del fatto, che è rimasto inalterato nei suoi elementi essenziali, pur all’esito del quadro probatorio emerso nel corso del dibattimento.
La manifesta infondatezza dell’assunto difensivo, già emergente con i rilievi sin qui esposti, risulta ancor di più evidente ove si consideri che l’imputato -per come già evidenziato- ha potuto dispiegare appieno le proprie difese sul punto, lamentando che la partecipazione ai reati fine non è di per sé dimostrativo della partecipazione al sodalizio.
1.2. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per i restanti motivi di ricorso.
Invero, le ulteriori argomentazioni sviluppate dalla difesa sempre con il primo motivo d’impugnazione e con tutti gli ulteriori motivi di ricorso, siccome sviluppati in relazione alla partecipazione alla truffa di cui al capo B), per la sua partecipazione alla truffa di cui al capo D), per la sua partecipazione alla truffa di cui al capo E) per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’ad. 114 cod. pen., alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, comma primo n. 5, cod. pen. alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzioNOMErio si risolvono nella mera reiterazione delle medesime argomentazioni esposte con l’atto di appello e affrontate e risolte dalla Corte di appello alle pagine da 48 a 53, alla cui lettura s rimanda e dove si rinviene una motivazione adeguata, logica e senza contraddizioni.
1.2.1. Va, dunque, ribadito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza
n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
1.2.2. A ciò si aggiunga che la Corte di appello, con riguardo all’aggravante di cui all’art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. -anche richiamando la motivazione del giudice di primo grado- ha spiegato che si doveva ritenere configurata l’aggravante della minorata difesa perché i fatti di reato erano stati commessi tramite web e sono stati molto abilmente perpetrati con schermature realizzate con sistemi informatici predisposti al fine di fare apparire le trattative come svolte da società solide e affidabili.
Motivazione, questa, affatto conforme al principio di diritto secondo cui «sussiste l’aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all’autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen abbia approfittato, nell’ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti “on-line”, poichè, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l’agente, determina una posizione di maggior favore di quest’ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza del tribunale che aveva respinto l’appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l’aggravante della minorata difesa ritenendo che l’annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell’interlocutore)», (Sez. 6, Sentenza n. 17937 del 22/03/2017, COGNOME, Rv. 269893 – 01).
L’assunto secondo cui non vi sarebbe minorata difesa nei confronti di acquirenti qualificati è una mera congettura difensiva, non dimostrata da massime d’esperienza.
Da ciò -anche- la manifesta infondatezza del motivo.
1.2.3. La Corte di appello ha altresì confermato la pena base e gli aumenti in continuazione, avendo riguardo alla gravità dei fatti e richiamando le valutazioni del giudice di primo grado, così emergendo la manifesta infondatezza delle censure di insufficiente motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio.
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1.2.4. Inoltre, i giudici hanno negato le circostanze attenuanti generiche rilevando l’assenza di elementi positivi, in tal senso valutabili in favore di COGNOME.
Anche in questo caso la motivazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, a mente del quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza», (Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
1.2.5. A questo punto va osservato come il ricorso, in tutti i suoi motivi, si risolve in un’analisi delle risultanze probatoria alternativa a quella operata dai giudici di merito nella doppia sentenza conforme, senza che -di fatto- siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.
Da ciò discende l’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame”attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 – , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, COGNOME e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
1.2.6. Sempre nel solco delle doglianze di merito si collocano le censure relativa al contenuto del significato da attribuire alle intercettazioni, al cui riguar va ricordato che «In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all’esclusiva competenza del giudice di merito, l’interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite», (Sez. 3 – , Sentenza n. 44938 del 05/10/2021, COGNOME, Rv. 282337 – 01).
1.2.7. Il ricorso è inammissibile anche nella parte in cui lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, in quanto essa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano
elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.
2. I rilievi fini qui esposti valgono anche per il ricorso di COGNOME NOME, attesa la sostanziale sovrapponibilità dei motivi d’impugnazione e considerando che i motivi relativi alla configurabilità dell’associazione piuttosto che un concorso di persone nel reato continuato, la sussistenza di una desistenza volontaria e non un tentativo punibile, alla configurabilità dell’aggravante della minorata difesa, in relazione al trattamento sanzioNOMErio e alle circostanze attenuanti generiche sono meramente reiterativi di quelli esposti con l’atto di appello, affrontati e risolti dai giudici dell’impugnazione di merito.
Valgono, perciò, le medesime ragioni d’inammissibilità indicate ai paragrafi da 1.2.1. a 1.2.
2.1. Va ulteriormente aggiunto, che la Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del reato associativo e non un concorso di persone nel reato continuato richiamando le pagine 51 e seguenti della sentenza di primo grado (alla cui lettura si rimanda), e rimarcando come il primo giudice avesse correttamente valorizzato il dato temporale, la frequenza degli episodi delittuosi, la ripetitività delle truffe un ristretto arco di tempo, l’esistenza di un struttura organizzata e ben collaudata, oltre che la disponibilità di persone, mezzi e luoghi, il tutto affiancato da una solida preparazione su mezzi e strumenti significativi della sussistenza di un sodalizio, dotato della stabilità e finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di truffe.
2.1.1. A parte la già rilevata adeguatezza della motivazione della sentenza d’appello, va comunque rimarcata la legittimità del rinvio operato alla sentenza di primo grado, dovendosi ricordare che la sentenza della Corte di appello va letta insieme alle motivazioni della sentenza di primo grado, in presenza della condivisione dei contenuti, ove si consideri che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizza nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01). A ciò si aggiunga che il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado risulta conforme ai principi convenzionali, per come chiarito dalla Corte Europea dei 12 Diritti dell’Uomo, che ha spiegato che, seppur l’articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (COGNOME c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello
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può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, NOME COGNOME c. Italia, 20 ottobre 2015; COGNOME c. Spagna, DATA_NASCITA.
In continuità con tale ultimo rilievo, va aggiunto che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 – , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 – 01).
Da qui la manifesta infondatezza di tutte le censure difensive con cui i ricorrenti si dolgono del rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado.
2.2.2. La ricorrente, sempre con riguardo al reato contestato al capo B) della rubrica, denuncia la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen..
A tale proposito va ricordato l’orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, con il quale è stato sottolineate che «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugNOME ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6 – , Sentenza n. 4119 del 30/04/2019 Cc. dep. 30/01/2020- Rv. 278196 – 02).
Da qui l’inammissibilità del motivo, propugnando, in realtà, valutazioni di merito, la cui valutazione non è consentita in sede di legittimità.
2.2.3. La ricorrente sostiene, ancora, che in relazione al reato contestato al capo C) della rubrica sarebbe configurabile un’ipotesi di desistenza e non un tentativo punibile, per come ritenuto dai giudici di merito.
La Corte di appello ha risposto alla medesima doglianza sollevata con l’atto di gravame spiegando che non poteva ritenersi configurata una desistenza, in quanto dal fatto (così come ricostruito dalla sentenza di primo grado alle pagine 26/29), è emerso che la trattativa truffaldina si era protratta per alcuni giorni ostinatamente diretta a indurre in errore le persone offese e che essa si era interrotta soltanto per l’intervento delle forze dell’ordine, in ciò allertate da vittime predestinate, insospettitesi dalle condotte tenute dagli imputati. Sulla base di tali rilievi i giudici di merito sono pervenuti alla conclusione che «il reato non si consumato per cause indipendenti dalla volontà degli agenti, ossia perché la
persona offesa aveva nutrito sospetti e, quindi, allertato le forze dell’ordine ed interrotto le trattative».
Anche in questo caso la motivazione è conforme all’insegnamento di questa Corte, là dove ha spiegato che «in tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell’azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell’azione criminosa. (Fattispecie di tentato furto ai danni di una tabaccheria, nella quale la Suprema Corte ha escluso la configurabilità della desistenza volontaria nella condotta degli imputati che dopo aver compiuto atti idonei e diretti a commettere il furto si allontanavano scoraggiati dalla presenza di una lastra di metallo che impediva lo sfondamento del muro e dal sopraggiungere degli agenti di polizia)», (Sez. 4, Sentenza n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n. 17518 del 28/11/2018 Ud., dep. il 2019, T., Rv. 275647 – 01).
La ricorrente, dal suo canto, contrasta le conclusioni raggiunte dai giudici di merito offrendo un’interpretazione soggettiva, difensivamente orientata, della dinamica dei fatti che, in quanto tale, non è scrutinabile in cassazione.
Il ricorso di COGNOME NOME è inammissibile.
3.1. Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che non è stata raggiunta la prova della partecipazione dell’imputato alle attività preparatorie del delitto, né la prova dell’elemento psicologico. Sostiene, altresì, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., in quanto nel caso in esame sarebbe più correttamente configurabile una ricettazione.
3.1.1. La Corte di appello ha affrontato la posizione di COGNOME e rispondendo alle medesime questioni oggi reiterate con il ricorso- ha spiegato che COGNOME aveva concorso alla perpetrazione del delitto contestato al capo D) organizzando lo spostamento della merce, per come emergente dalle numerose intercettazioni telefoniche.
In tale contesto -sempre dando risposta alle medesime questioni sollevate con l’impugnazione di merito- i giudici dell’appello, confermavano la qualificazione giuridica del fatto, ritenendo che il giudice di primo grado l’avesse correttamente ricondotto a un concorso nel reato di truffa e non a una ricettazione.
3.1.2. A tale ultimo proposito, la Corte di appello ha richiamato le motivazioni della sentenza di primo grado, dove, alla pagina 39, si legge: «Non vi è dubbio, infatti, (ciò emerge chiaramente dalle telefonate intercettate sopra illustrate) che le attività poste in essere da COGNOME non siano affatto successive ed autonome rispetto alla consumazione del delitto presupposto, ma siano state ideate e
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preventivamente concertate con i correi proprio per la consumazione della truffa, che si è realizzata, grazie all’attivo e precedentemente concordato contributo dei COGNOME, con l’effettivo conseguimento del prodotto acquistato da parte degli agenti, il suo immediato trasferimento dal deposito in cui era stato consegNOME e la conseguente definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato».
Del tutto correttamente, quindi, i giudici di merito hanno escluso la configurabilità di una ricettazione, attesa la partecipazione al reato che ha procurato la disponibilità dei beni di cui si assume la ricettazione.
3.1.3. La Corte di appello ha dato risposta anche alle ulteriori questioni (oggi riproposte con il ricorso) relative alla riconoscibilità di circostanze attenuant generiche, alla configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e alla misura della pena.
Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in ragione dei numerosi precedenti penali dell’imputato e per l’assenza di alcun elemento valutabile in suo favore, in ciò facendo legittima applicazione del principio di diritto secondo il quale «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito ! con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza», (Sez. 4 – , Sentenza n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01).
La circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. è stata negata osservando che la partecipazione di COGNOME non era marginale, avendo riguardo al ruolo di ricezione dei beni.
La Corte di appello ha altresì confermato la pena, avendo riguardo alla gravità dei fatti e richiamando le valutazioni del giudice di primo grado, così emergendo la manifesta infondatezza delle censure di insufficiente motivazione in relazione al trattamento sanzioNOMErio.
3.1.3. Va dunque osservato come le questioni fin qui esaminate sono meramente reiterative delle medesime questioni sollevate con il gravame e risolte dalla Corte di appello.
Per tutte tali questioni valgono le ragioni d’inammissibilità già esposte ai paragrafi 1.2.1., 1.2.5., 1.2.6., 1.2.7. e 2.1.1., alla cui lettura si rimanda.
Va ulteriormente ribadito che tutte tali questioni si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito e, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di legittimità, atteso che i compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d’interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore
ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l’ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l’illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica; la contraddittorietà si configur quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assolutacon atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l’implosione della struttura argomentativa impugnata.
3.1.4. Va ulteriormente evidenziato come il ricorrente si dolga della violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in maniera del tutto disarticolata rispetto alla struttura del vizio di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Il principio di correlazione tra accusa e sentenza, invero, ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, l’esercizio effettivo del diritto di difesa dell’imputato, che non può vedersi condannare per un fatto diverso da quello che gli viene contestato.
Nel caso in esame COGNOME è stato condanNOME per il reato di truffa, così come contestatogli nel capo d’imputazione.
Tale primaria notazione risalta come manchi in radice ogni possibilità di configurare la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen..
A ciò si aggiunga che, con il motivo in esame, la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. viene fatta discendere alla qualificazione giuridica attribuita al fatto dalla stessa difesa (e non dal giudice), così che la doglianza risulta estranea a quanto disposto dall’art. 521 cod. proc. pen., che pone il principio di correlazione tra accusa e sentenza a garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio rispetto al potere di qualificazione giuridica attribuito dalla legge al giudice (e non alla difesa), risultando indifferente la qualificazione giuridica data al fatto dalla difesa (e non accolta dal giudice).
3.2. Anche il motivo relativo alla recidiva risulta inammissibile perché manifestamente infondato e reiterativo.
A tale proposito il ricorrente solleva due questioni: a) con la prima questione sostiene che, in presenza di un reato continuato, i plurimi reati ritenuti in continuazione devono essere ricondotti a unità e considerati come un unico reato,
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così che da essi non può trarsi la recidiva; b) con la seconda questione sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la recidiva tenendo conto di un reato che si era estinto per in ragione dell’esito positivo della messa alla prova.
Entrambe le questioni sono manifestamente infondate.
3.2.1. Quanto all’interazione tra continuazione e recidiva, questa Corte ha più volte spiegato che l’unificazione dei reati è stabilita dall’art. 81 cod. pen. soltanto ai fini della commisurazione della pena, senza che ciò involga l’autonomia fattuale dei vari reati ritenuti in continuazione, i quali conservano ciascuno la loro distinta individualità.
E’ stato spiegato, infatti, che «non sussiste incompatibilità tra l’istituto della recidiva e quello della continuazione, con conseguente applicazione, sussistendone i presupposti normativi, di entrambi, in quanto il secondo non comporta l’ontologica unificazione dei diversi reati avvinti dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ma è fondata su una mera “fictio iuris” a fini di temperamento del trattamento penale», (Sez. 3 – , Sentenza n. 54182 del 12/09/2018, Pettenon, Rv. 275296 01).
Il contrario assunto sostenuto dalla difesa è, dunque, manifestamente infondata.
3.2.2. Dalla manifesta infondatezza della prima questione discende anche la manifesta infondatezza della seconda questione, nel senso che si va a specificare.
Il ricorrente, invero, applicando il principio opposto a quello ora richiamato, ha considerato un unico reato i plurimi reati ritenuti in continuazione.
Sulla base di tale presupposto, sostiene che COGNOME ha riportato tre condanne; che per una di queste condanne il reato era estinto per esito positivo della messa alla prova; che non si poteva considerare ai fini della recidiva la sentenza riportata in relazione al reato estinto per l’esito positivo della messa alla prova; che la conseguente presenza di due sole condanne non consentiva di ritenere configurata la recidiva reiterata.
Il costrutto difensivo, però, si fonda su di un presupposto errato, visto che si è già detto che i reati ritenuti in continuazione non perdono la loro individualità, così che essi concorrono nella loro pluralità in punto di valutazione della sussistenza della recidiva.
Va dunque rilevato che COGNOME risulta avere riportato plurime condanne (per un’associazione per delinquere, per circa quindici diverse ipotesi di ricettazione, per furto e per falso), così che l’assunto secondo cui l’imputato avrebbe riportato solo tre condanne (di cui soltanto una utilizzabile ai fini della recidiva) risult manifestamente infondato.
3.3. Con l’ultimo motivo il ricorrente si duole della mancata sostituzione della pena detentiva breve, ai sensi dell’art. 56-bis Legge n. 689 del 1981.
La doglianza è inammissibile.
Va ribadito, infatti, che «In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello», (Sez. 4 – , Sentenza n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01).
Nel caso in esame, non risulta che l’imputato abbia inoltrato istanza di sostituzione della pena detentiva breve nei termini e secondo le modalità ora indicate.
Da ciò consegue che COGNOME non si può dolere della mancata sostituzione della pena detentiva breve.
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2024