Ricorso Inammissibile: la Cassazione fa chiarezza sulla Testimonianza De Relato
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 25409 del 2024, offre importanti spunti di riflessione sulla corretta formulazione dei ricorsi e sulla gestione della prova testimoniale nel processo penale. Il caso ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile per la genericità dei motivi, ribadendo principi fondamentali della procedura penale. La vicenda riguarda un detenuto condannato per danneggiamento aggravato ai danni di beni pubblici all’interno di un istituto penitenziario.
I Fatti di Causa
L’imputato era stato condannato in primo grado dal Tribunale e la sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello. L’accusa era quella di danneggiamento aggravato, per aver rotto le luci di emergenza di una casa circondariale utilizzando il sostegno di un tavolo da ping-pong. La condanna si basava, tra l’altro, sulla testimonianza di un ispettore di polizia penitenziaria.
I Motivi del Ricorso e la questione del ricorso inammissibile
La difesa ha presentato ricorso per cassazione lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. Il punto centrale del ricorso verteva sulla presunta inutilizzabilità della testimonianza dell’ispettore, in quanto considerata una testimonianza ‘de relato’, ovvero per sentito dire. Secondo la difesa, l’ispettore non aveva assistito direttamente ai fatti, ma li aveva appresi da un altro agente in servizio.
Inoltre, la difesa ha tentato di introdurre per la prima volta in Cassazione il tema dell’attenuante della provocazione, un motivo che non era stato sollevato nel precedente grado di giudizio.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione si fonda su due pilastri principali: la mancanza di specificità dei motivi del ricorso e la corretta gestione processuale della testimonianza indiretta.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende, come sanzione pecuniaria per aver presentato un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte chiariscono in modo netto i requisiti di un ricorso e i doveri della difesa in tema di prova.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico e ripetitivo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, violando così i requisiti di specificità richiesti dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche precise e argomentate alla decisione impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse questioni.
In secondo luogo, riguardo alla testimonianza ‘de relato’, la Corte ha evidenziato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi. L’ispettore, infatti, aveva avuto cognizione diretta di elementi cruciali: lo stato di agitazione dell’imputato, il fatto che fosse l’unico soggetto fuori dalla cella e che avesse ancora in mano l’oggetto usato per il danneggiamento. La telefonata del collega era un aspetto secondario.
Soprattutto, la Cassazione ha sottolineato una grave omissione della difesa: per rendere inutilizzabile una testimonianza de relato, la parte interessata deve chiedere l’esame della persona dalla quale il testimone ha appreso la notizia (art. 195 c.p.p.). Non avendo formulato tale richiesta, la difesa ha perso la possibilità di contestare efficacemente la prova.
Infine, è stato ribadito il principio secondo cui motivi nuovi, come l’attenuante della provocazione, non possono essere introdotti per la prima volta in sede di legittimità se non sono stati oggetto del giudizio di appello.
Conclusioni
Questa sentenza è un monito sull’importanza della tecnica processuale. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale formulare motivi specifici, dettagliati e pertinenti, evitando la mera ripetizione di argomenti già vagliati. Inoltre, la gestione delle prove, come la testimonianza indiretta, richiede un’attenta strategia processuale: le eccezioni devono essere sollevate e coltivate nei modi e nei tempi previsti dalla legge, come la richiesta di esame della fonte diretta, altrimenti perdono di ogni efficacia.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la sentenza, un ricorso è inammissibile quando è presentato per motivi privi della specificità necessaria, come richiesto dagli artt. 581 e 591 del codice di procedura penale, limitandosi a reiterare censure già esaminate nei precedenti gradi di giudizio.
La testimonianza di un agente che riporta fatti riferitigli da un collega è sempre inutilizzabile?
No. La Corte chiarisce che tale testimonianza non è inutilizzabile se la difesa non esercita il proprio diritto di chiedere l’esame della fonte diretta (il collega che ha riferito i fatti), conformemente all’art. 195 del codice di procedura penale. Inoltre, la testimonianza resta valida per i fatti percepiti direttamente dal testimone.
È possibile introdurre un nuovo motivo di ricorso, come la richiesta di un’attenuante, per la prima volta in Cassazione?
No. La sentenza ribadisce che un motivo non devoluto in appello, cioè non discusso davanti alla Corte di Appello, non può essere proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25409 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25409 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/11/2023 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 02/11/2023 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone emessa in data 08/05/2023 con la quale l’imputato appellante NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di sette mesi di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato (beni mobili esistente nella Casa circondariale di Frosinone, stabilimento pubblico, destinate a pubblica utilità).
Avverso la pronuncia di secondo grado propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, eccependo la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla prova dichiarativa posta a base della decisione, inutilizzabile perché costituita dalla testimonianza dell’ispettore di polizi penitenziaria COGNOME, il quale non era stato presente ai fatti ma aveva fatto riferimento a quanto riferitogli da altro agente in servizio.
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorrente, infatti, reitera censure relative al compendio istruttorio a base della condanna, ravvisando nella deposizione dell’ispettore di polizia penitenziaria, per un verso, una testimonianza de relato e, per altro, un riferimento diretto a fatti privi di univoca valenza probatoria.
Con motivazione immune da vizi logici e, quindi, da censure in sede di legittimità, la corte territoriale ha evidenziato che il teste ebbe cognizione dirett del comportamento precedente e successivo al danneggiamento, conseguente ad uno stato di agitazione dell’imputato, unico soggetto che si trovava fuori dalle celle e che aveva ancora in mano il sostegno di un tavolo da ping-pong con il quale aveva rotto le luci di emergenza; quanto alla circostanza che l’ispettore fu richiamato in reparto a seguito della telefonata di un collega che lo aveva informato dell’accaduto, trattasi di un aspetto secondario della testimonianza, relativo comunque ad un fatto (la richiesta di intervento) direttamente appreso.
In ogni caso, non risulta formulata una richiesta di parte finalizzata all’esame della persona alla quale il teste si riferì per la conoscenza dei fatti (richiesta ch doveva essere presentata al giudice nel momento stesso in cui il testimone aveva riferito le circostanze apprese da terzi, in conformità con la disposizione di cui all’art. 195, comma 1, cod. proc. pen.).
4.1. Il motivo relativo all’attenuante della provocazione non è stato devoluto in appello e non può essere proposto quindi per la prima volta con il ricorso per cassazione.
L’inammissibilità del ricorso determina, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al versamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’imputato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 30/05/2024