Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7142 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catania con sentenza del 17/01/2023 ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catania del 05/10/2015 pronunciata nei confronti di COGNOME NOME, dichiarando estinto il reato di cui al capo b) con rideterminazione della pena per il reato ascritto al capo a) della rubrica (art. 648-bis cod. pen).
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il COGNOME, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen.
2.1. GLYPH Vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica quanto alla affermata responsabilità della responsabilità dell’imputato per il delitto di riciclaggio; la sentenza è erronea, perché la sentenza non considera effettivamente la tesi difensiva secondo la quale il COGNOME avrebbe ben potuto essere l’autore del furto in considerazione del tempo trascorso dalla sottrazione della vettura poi alterata nel telaio con apposizione di targa diversa.
2.2. GLYPH Violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla ordinanza del 23/02/2023 con la quale la Corte di appello ha proceduto alla correzione dell’errore materiale, aggiungendo al dispositivo la dizione “conferma nel resto”, senza procedere nelle forme previste dagli artt. 547, 130 e 127 cod. proc. pen.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti.
Quanto al primo motivo di ricorso occorre osservare che la stessa articolazione del motivo, secondo il quale la sentenza sarebbe erronea per mancata considerazione della tesi difensiva (che sosteneva che il ricorrente fosse l’ autore del furto quale reato presupposto del riciclaggio oggetto di contestazione) evidenzia come il ricorrente tenda ad introdurre in questa sede una non consentita lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01), in presenza tra l’altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la
logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente (pag. 2 e 3 anche quanto alla ricostruzione alternativa della difesa considerata una mera ipotesi in assenza di qualsiasi valido elemento probatorio in tal senso).
Quanto al secondo motivo di ricorso occorre rilevare come la correzione di errore materiale sia intervenuta in momento successivo (23/02/2023) rispetto alla deliberazione della sentenza (17/01/2023), sicché avrebbe dovuto essere eventualmente criticata ed impugnata autonomamente, nella sua specifica portata, richiamando la disciplina di riferimento ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024.