Ricorso Inammissibile: Quando la Scadenza dei Termini Annulla Ogni Difesa
Il rispetto dei termini procedurali è un pilastro fondamentale del sistema giudiziario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 38934 del 2024, ribadisce questo principio con estrema chiarezza, dichiarando un ricorso inammissibile a causa di una richiesta di rinvio presentata fuori tempo massimo. Questo caso offre uno spunto cruciale per comprendere come la tempestività delle istanze difensive influenzi l’esito di un procedimento d’appello, specialmente quando si svolge con la modalità della trattazione scritta.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Il punto centrale del gravame non riguardava il merito della condanna, ma un vizio procedurale. Nello specifico, la difesa lamentava la nullità del giudizio d’appello, poiché una sua richiesta di rinvio non era stata accolta, impedendogli di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
Tuttavia, l’analisi della Suprema Corte si è concentrata sul momento in cui tale richiesta era stata formulata. Il giudizio di secondo grado si stava svolgendo secondo il rito della trattazione scritta, una modalità che prevede scadenze precise per le parti per presentare le proprie istanze.
La Questione del Ricorso Inammissibile nel Giudizio d’Appello
La Corte di Cassazione ha esaminato la cronologia degli eventi e ha rilevato un fatto determinante. Al momento della presentazione della richiesta di rinvio, erano già spirati due termini perentori:
1. Il termine per richiedere la trattazione orale del processo.
2. Il termine per depositare memorie e conclusioni scritte.
In sostanza, il ricorrente aveva lasciato trascorrere le finestre temporali concesse dalla legge per intervenire attivamente nel processo d’appello. La sua successiva richiesta di rinvio, pertanto, è stata considerata tardiva e ininfluente ai fini della validità del procedimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
Basandosi su queste premesse, i Giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che, nel quadro di un giudizio d’appello a trattazione scritta, una volta scaduti i termini per le richieste di parte, non può configurarsi alcun profilo di nullità per il mancato accoglimento di un’istanza di rinvio tardiva. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato “manifestamente infondato”.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è lapidaria e si fonda sul principio della perentorietà dei termini processuali. I giudici hanno spiegato che le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie per assicurare l’ordinato e celere svolgimento del processo, nel rispetto del contraddittorio. Permettere a una parte di presentare istanze dopo la scadenza dei termini stabiliti creerebbe incertezza e potenziali abusi processuali.
La Corte ha quindi ritenuto che la richiesta di rinvio, essendo stata presentata quando i “giochi procedurali” erano ormai chiusi, non poteva invalidare il giudizio. La condotta del ricorrente è stata inoltre considerata colposa, poiché la presentazione di un ricorso palesemente infondato costituisce un abuso dello strumento processuale. Per tale ragione, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza invia un messaggio inequivocabile agli operatori del diritto: la vigilanza sui termini processuali è assoluta. Nel contesto dei processi a trattazione scritta, che sono sempre più diffusi per esigenze di efficienza, è fondamentale che la difesa attivi tutti gli strumenti a sua disposizione entro le scadenze previste. Attendere la scadenza dei termini per poi sollevare eccezioni procedurali si rivela una strategia non solo inefficace, ma anche controproducente, potendo portare a sanzioni economiche. La decisione sottolinea che il diritto di difesa deve essere esercitato con diligenza e nel rispetto delle regole che governano il processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo su cui si basava, relativo a una richiesta di rinvio, è stato ritenuto manifestamente infondato. La richiesta era stata presentata dopo la scadenza sia del termine per chiedere la trattazione orale, sia di quello per l’invio di memorie scritte.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, a causa dei profili di colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato, anche al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Era ancora possibile per il ricorrente chiedere una trattazione orale o presentare memorie?
No, secondo quanto stabilito dalla Corte, al momento della richiesta di rinvio i termini per poter chiedere la trattazione orale o per inviare memorie erano già scaduti, precludendo di fatto queste opzioni difensive.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto al momento della richiesta di rinvio era scaduto sia il termine per poter chiedere la trattazione orale sia quello stabilito per l’invio di memorie, cosicché nel quadro del giudizio di appello a trattazione scritta deve escludersi qualsivoglia profilo di nullità;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024