Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3848 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3848 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza del 3 aprile 2025, depositata in pari data, alle ore 10,15, e notificata il medesimo 3 aprile 2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di RAGIONE_SOCIALE il 27 marzo 2025 con cui veniva applicata (oltre al divieto di accesso, per la durata di anni cinque, a tutti gli stadi e impianti sportivi del territorio nazion ove si disputino la manifestazioni sportive tutte indicate, tenute dalla squadra RAGIONE_SOCIALE, con la prescrizione di non accedere, per la medesima durata temporale, da due ore prima e fino a due ore dopo lo svolgimento di manifestazioni calcistiche di cui in provvedimento, ai luoghi circostanti lo Stadio INDIRIZZO di RAGIONE_SOCIALE, nonché a tutti i luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle predette manifestazioni sportive e, comunque, di non avvicinarsi a detti luoghi entro un raggio di mt 500, ovvero di allontanarsene immediatamente se già presente, anche) la prescrizione di presentarsi presso la Questura di RAGIONE_SOCIALE dopo mezz’ora dall’inizio di ogni gara casalinga calendarizzata e pubbLicizzata che la società sportiva RAGIONE_SOCIALE avrebbe disputato a partire dalla prima competizione successiva alla data di notifica del provvedimento.
NOME ha proposto, il 16 maggio 2025, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, ricorso a questa Corte di Cassazione, affidato a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo denuncia violazione, inosservanza e falsa applicazione della legge nelle parti in cui viene attribuita la condotta violenta al COGNOME sulla scorta d una acritica formale adesione alla prospettazione questorile, ma in difetto della verifica di concreta attribuibilità della condotta al prevenuto.
2.2. Col secondo motivo contesta violazione del disposto dell’art. 6, comma 5, parte seconda, della I. 401/89, per avere il Giudice per le indagini preliminari erroneamente considerato il COGNOME persona già destinataria di precedente D.A.Spo. effettivamente emesso il 18 dicembre 2029, ma revocato con ordinanza del giudice per le indagini preliminari del 27 febbraio 2019. Revoca validamente disposta a mente della sentenza di questa Corte, Sez. 3, 15 giugno 2016, n. 24819.
2.3. Col terzo motivo censura il vizio di motivazione, asseritamente assente o insufficiente, in ordine ai presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dalla 401/89 e, in particolare, alla pericolosità del COGNOME.
2.4. Col quarto motivo denuncia violazione di legge in ordine alle ragioni di necessità ed urgenza che giustificano l’adozione della misura dell’obbligo di presentazione.
Preliminare, e assorbente rispetto all’esame del merito del ricorso, è il vaglio della sua tempestività.
3.1. Avverso l’ordinanza di convalida emessa dal Giudice per le indagini preliminari è, infatti, proponibile ricorso per cassazione ex art. 6, comma 4, I. 13 dicembre 1989, n. 401.
Il termine per proporre ricorso avverso i provvedimenti adottati in camera di consiglio, quale è quello di cui si discetta, è di quindici giorni (ex art. 585 comma 1 lett.a), cod.proc.pen.) dalla notificazione.
3.2. Nella specie la convalida è stata adottata in data 3 aprile 2025. Il ricorso è stato redatto e depositato il 16 maggio 2025, ben oltre i quindici giorni previsti per l’impugnazione in scadenza il 18 aprile 2025. Risulta, pertanto, intempestivo.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 settembre 2025
La C91. est.
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