Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51746 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 51746 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ASCEA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG NOME COGNOME
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva dichiarato NOME colpevole di furto aggravato continu condannandola alla pena di ritenuta di giustizia.
Il ricorso per cassazione, affidato all’AVV_NOTAIO consta di un unico motivo con il quale è dedotta erronea applicazione della legge in merito al diniego dei benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è tardivo e va dichiarato, pertanto, inammissibile.
1.La sentenza impugnata – emessa sull’impugnazione avverso quella di primo grado resa nel rito abbreviato – è stata pronunciata il 06 luglio 2022, con motivazione contestuale; secondo dettato di cui all’art. 585 co. 1 lett. a) in combiNOME disposto con l’art. 544 co. 1 cod. pr il termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Bari era di 15 giorni, decorr dalla data della sua pronuncia ( art. 585 co. 2 lett. b) cod. proc. pen. ). Il termine ult impugnare, decorrente, quindi dal 6 luglio 2022, va individuato nella data del 21 luglio 2022 ricorso risulta, invece, depositato il 23 luglio 2023, e, quindi, tardivamente.
Giova ricordare che le Sezioni Unite Siniti’ ( Sez. U, n. 698 del 24/10/2019, Cc. (d 13/01/2020 ), Rv. 277470) hanno chiarito che la sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all’imputato assente. In motivazione, la Corte ha precis che, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione disposizioni di cui agli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att., già tacita abrogate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 che, estendendo al giudizio abbreviato l’istitu della contumacia, ne aveva determiNOME la sostituzione con la previsione dell’art. 548, comm 3, cod. proc. pen., in seguito espressamente abrogata dalla disciplina del processo “in absentia”, introdotta con legge 28 aprile 2014, n. 67.
In ogni caso il ricorso risulta inammissibile anche nel merito, essendo affidato a una deduzi assolutamente priva di specificità, in spregio al dettato di cui all’art. 581 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagament RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profil colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 4000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma, addì, 07 novembre 2023 Il Consigliere relatore