Ricorso Inammissibile: Quando Precedenti e Gravità del Fatto Contano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, dichiarando un ricorso inammissibile e facendo luce sui limiti di applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e delle attenuanti generiche. Questa decisione sottolinea come la valutazione del giudice di merito, se logicamente motivata, sia difficilmente censurabile in sede di legittimità, specialmente quando si basa su elementi concreti come le modalità dell’azione e i precedenti penali dell’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale, previsto dall’art. 495 del codice penale. La Corte d’Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di primo grado. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che il reato commesso fosse di minima offensività.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’obiettivo della difesa era ottenere una revisione della condanna basata su una diversa valutazione della gravità del comportamento e della personalità dell’imputato.
Le Motivazioni della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. L’analisi della Corte si è concentrata sulla correttezza logica e giuridica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
### Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno stabilito che la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione non era basata su una valutazione astratta del reato, ma sulla gravità del fatto apprezzata in ragione delle concrete modalità di esso. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Tentare di proporre una “ricostruzione alternativa” in sede di legittimità, come fatto dalla difesa, è una strategia processuale non consentita e destinata al fallimento. La motivazione della corte territoriale è stata ritenuta logica e conforme al diritto, e pertanto non sindacabile.
### Il Rigetto delle Attenuanti Generiche e il Peso dei Precedenti Penali
Anche il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha osservato come la decisione di non concedere le attenuanti generiche fosse stata ampiamente giustificata. Il giudice d’appello non si era limitato a rilevare l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, ma aveva attribuito un rilievo decisivo ai suoi numerosi precedenti penali. Questo elemento, previsto dall’art. 133 c.p. tra i criteri di valutazione della gravità del reato, è stato considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale riservato al giudice. La difesa, nel suo ricorso, non era riuscita a confrontarsi compiutamente con questa specifica e centrale argomentazione della sentenza impugnata, rendendo il motivo di ricorso debole e inefficace.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici evidenti nella motivazione) e non può limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti. In secondo luogo, la presenza di un curriculum criminale significativo rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per ottenere benefici come la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche. I giudici, nel loro potere discrezionale, tendono a valorizzare negativamente tale dato. Infine, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a testimonianza della censurabilità di un’impugnazione proposta senza un solido fondamento giuridico.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, ad esempio perché non contestano specificamente le ragioni legali della decisione impugnata o perché tentano di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che i numerosi precedenti penali di un imputato costituiscono un elemento che il giudice può legittimamente considerare preponderante e decisivo per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, esercitando il proprio potere discrezionale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa evidente del ricorrente, quest’ultimo viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SORESINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il real:o di cui all’art. 495 cod. pen.;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – che assume la violazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, in maniera logica e conforme al diritto, ha negato la particolare tenuità del fatto, apprezzandone la gravità in ragione delle concrete modalità di esso, profilo che in questa sede non può essere censurato neppure per il tramite dell’alternativa ricostruzione che la difesa – richiamando la versione offerta dall’imputato – ha perorato (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e non si confronta compiutamente con la motivazione, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto non solo del difetto di dati positivamente valorizzabili ma ha attribuito rilievo ai numerosi precedenti riportati dal ricorrente, così indicando l’elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen,. che ha considerato preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.