Ricorso Inammissibile: Quando la Tenuità del Fatto e le Attenuanti non Bastano
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiaro esempio di come viene gestito un ricorso inammissibile in materia penale. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare motivi di ricorso solidi e ben argomentati, specialmente quando si toccano istituti complessi come la non punibilità per particolare tenuità del fatto e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni che hanno portato alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’appello di Bologna ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 maggio 2023. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. La presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. La contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel valutare questi due aspetti cruciali, che avrebbero potuto portare a un esito del processo a lei più favorevole.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giudicandoli entrambi ‘manifestamente infondati’. Questo giudizio preliminare è fondamentale, poiché permette alla Corte di respingere il ricorso senza entrare nel merito della questione, qualora le argomentazioni appaiano palesemente prive di pregio. Vediamo perché.
Il Rifiuto della Particolare Tenuità del Fatto
Il primo motivo è stato respinto in quanto la Corte d’appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per negare l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto. La decisione si basava su due pilastri:
* La non tenuità dell’offesa: Il danno o il pericolo causato dal reato non era stato ritenuto minimo.
* I precedenti penali: L’imputata aveva già commesso reati della stessa indole, un fattore che per legge osta al riconoscimento di questo beneficio.
La Cassazione ha quindi confermato che la valutazione della Corte territoriale era esente da vizi e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La ricorrente contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: il giudice di merito, nel motivare il diniego di tali circostanze, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva adempiuto a tale obbligo, rendendo la sua decisione immune da censure.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile si fonda sulla manifesta infondatezza di entrambi i motivi presentati. La Corte di Cassazione non agisce come un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma come un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. In questo caso, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e conforme ai principi di diritto. La Corte ha implicitamente ribadito che la presenza di precedenti specifici è un ostacolo significativo all’applicazione della tenuità del fatto e che la valutazione delle attenuanti generiche rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivata.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi concreti e dimostrabili della sentenza impugnata e non su una mera riproposizione di argomenti già valutati e respinti con motivazione adeguata nei gradi di merito. Per i cittadini, ciò significa che l’assistenza di un legale esperto è cruciale per valutare realisticamente le possibilità di successo di un’impugnazione ed evitare conseguenze economiche negative.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché entrambi i motivi presentati (mancata applicazione della particolare tenuità del fatto e diniego delle attenuanti generiche) sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le ragioni per cui non è stata applicata la “particolare tenuità del fatto”?
La sua applicazione è stata negata perché la Corte territoriale ha fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta, basata sulla non tenuità dell’offesa e, soprattutto, sulla presenza di precedenti reati della stessa indole commessi dall’imputata, che sono di ostacolo a tale riconoscimento.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Sono state negate perché, secondo un orientamento consolidato, il giudice di merito non è tenuto a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14564 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14564 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nata a Vico Equense il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte d’appello di Bologna dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE Siria;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ne ha negato l’applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2 sulla non tenui dell’offesa e sui precedenti reati della stessa indole commessi dall’imputata, ostativi al riconoscimento);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dacili atti, ma è sufficiente che fa
riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di element positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si ve in proposito, la pag. 2);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.