La Cassazione e il Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Contano
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso alla Corte di Cassazione è limitato a specifiche censure di legittimità. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e sottolineando come i precedenti penali e la pericolosità sociale di un imputato possano precludere l’applicazione di istituti premiali come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Analizziamo questa decisione per comprendere meglio i confini del giudizio di legittimità e il peso del passato di un individuo nel processo penale.
I Fatti del Caso: Un Appello contro la Pericolosità Sociale
Il caso nasce dal ricorso di un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per particolare tenuità del fatto, e il rigetto della richiesta di sostituire la pena detentiva con una misura alternativa ai sensi dell’art. 20-bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su una serie di elementi negativi a carico dell’imputato: numerosi precedenti penali, un’ordinanza di custodia cautelare per partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (ex art. 74 d.P.R. 309/90) e l’essere stato sottoposto a misure di prevenzione. La nuova violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale era stata interpretata come l’ennesima manifestazione di una radicata pericolosità sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure mosse dal ricorrente non denunciavano reali violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Piuttosto, l’appello si traduceva in una richiesta di differente valutazione del merito, ovvero una rilettura dei fatti e degli elementi processuali già esaminati dal giudice precedente. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni
La Corte ha articolato le sue motivazioni su due pilastri fondamentali, confermando in toto il ragionamento della Corte territoriale.
Precedenti Penali e l’Esclusione della Tenuità del Fatto
Il primo punto riguarda l’inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello adeguata e priva di vizi logici. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali, il coinvolgimento in un’associazione criminale e le misure di prevenzione come indici di una ‘persistente pericolosità sociale’. Questi elementi delineano un quadro di non occasionalità del comportamento illecito, condizione che, per legge, osta all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La nuova violazione era solo l’ultimo tassello di un percorso criminale consolidato.
La Prognosi Negativa per le Pene Sostitutive
Il secondo aspetto analizzato riguarda il diniego della sostituzione della pena detentiva. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato la decisione di merito immune da censure. La prognosi negativa circa il futuro rispetto delle prescrizioni da parte del ricorrente era logicamente fondata sui medesimi elementi: i precedenti penali, le pendenze a suo carico e la mancanza di redditi da lavoro. Tali circostanze, valutate nel loro complesso, non permettevano di formulare un giudizio favorevole sulla possibilità che l’imputato si astenesse dal commettere ulteriori reati, rendendo così inappropriata la concessione di una pena alternativa al carcere.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante spunto di riflessione: un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve confrontarsi in modo critico e specifico con il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, evidenziandone errori di diritto o palesi illogicità. Non può limitarsi a proporre una lettura alternativa degli elementi di prova. Inoltre, la decisione riafferma con forza che istituti come la particolare tenuità del fatto non sono un beneficio automatico, ma richiedono una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’autore del reato, in cui i precedenti penali e gli indici di pericolosità sociale assumono un peso determinante.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legittimità come violazioni di legge o difetti logici della motivazione, mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita alla Corte di Cassazione.
Per quale motivo non è stata concessa la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
La non punibilità è stata negata a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato, di un’ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere e delle misure di prevenzione a suo carico. Questi elementi dimostravano una sua persistente pericolosità sociale, incompatibile con il beneficio richiesto.
Quali elementi hanno impedito la sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa?
La sostituzione della pena è stata negata sulla base di una prognosi negativa circa il futuro comportamento del ricorrente. Questa valutazione si fondava sui numerosi precedenti penali, sulle pendenze giudiziarie a suo carico e sulla mancanza di redditi da lavoro, che facevano dubitare della sua capacità di rispettare le prescrizioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELFRANCO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la sentenza impugnata.
Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità;
Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., dando rilievo ai numerosi precedenti penali dell’imputato, alla ordinanza di custodia cautelare disposta nei suoi confronti il 16 ottobre 2019 (per partecipazione ad una associazione ex art.74 d.P.R. 309/90) nonché alle misure di prevenzione cui è stato sottoposto, di talché la nuova violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale costituiva la manifestazione della sua persistente pericolosità sociale;
Ritenuto poi che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell’art.20-bis cod. pen. tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell’imputato, delle pendenze risultanti a suo carico e della mancanza di redditi di lavoro, formulando una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni da parte dell’odierno ricorrente;
Considerato, quindi, che l’impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.