Ricorso inammissibile: quando la tardività e l’infondatezza chiudono le porte della Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e perentori nel processo penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che portano a tale declaratoria, sottolineando l’importanza del rispetto dei termini processuali e della fondatezza giuridica delle argomentazioni. Il caso analizzato offre un chiaro esempio di come la combinazione di ritardo e motivazioni pretestuose conduca non solo al rigetto dell’istanza, ma anche a sanzioni economiche per il ricorrente.
I fatti del caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte da un imputato, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello che aveva rideterminato la sua pena in accoglimento di una richiesta di “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.). Nonostante l’accordo raggiunto nel precedente grado di giudizio, l’imputato decideva di impugnare ulteriormente la decisione, sollevando una questione specifica sulla procedibilità dei reati a lui contestati.
Tuttavia, l’atto veniva depositato il 27 aprile 2023, ben oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dalla legge, calcolato dalla scadenza del termine di novanta giorni che la Corte d’Appello si era data per il deposito delle motivazioni della sua sentenza, emessa il 6 dicembre 2022.
Le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile sulla base di due distinti e concorrenti profili di illegittimità: uno di carattere procedurale e l’altro di merito.
La tardività del ricorso
Il primo, e assorbente, motivo di inammissibilità è la tardività. La legge stabilisce termini perentori per l’impugnazione delle sentenze. Il mancato rispetto di queste scadenze costituisce un vizio insanabile che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Nel caso di specie, il superamento del termine di 45 giorni ha reso l’impugnazione irricevibile, chiudendo di fatto ogni possibilità di discussione.
La manifesta infondatezza nel merito
Anche se il ricorso fosse stato tempestivo, la Corte chiarisce che sarebbe stato comunque respinto per “manifesta infondatezza”. L’argomento centrale del ricorrente si basava sulla presunta sopravvenuta improcedibilità dei reati per difetto di querela. Tuttavia, i reati contestati erano furto aggravato (art. 624-bis c.p.) e violazioni in materia di armi (art. 4 L. n. 110/1975). Entrambe queste fattispecie sono procedibili d’ufficio, il che significa che l’azione penale viene promossa dallo Stato indipendentemente dalla volontà della persona offesa. La tesi del ricorrente era, quindi, giuridicamente errata e priva di qualsiasi fondamento.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e rigorosa. La declaratoria di inammissibilità è un atto dovuto di fronte a vizi così evidenti. In primo luogo, il rispetto dei termini è un cardine della procedura penale, essenziale per garantire la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. Permettere impugnazioni tardive creerebbe un’incertezza intollerabile nell’ordinamento.
In secondo luogo, la manifesta infondatezza di un motivo di ricorso si verifica quando l’argomentazione è palesemente priva di pregio giuridico, basata su un’errata interpretazione della legge o su premesse fattuali smentite dagli atti. Sostenere la necessità di una querela per reati procedibili d’ufficio rientra pienamente in questa categoria. La Corte, dichiarando l’infondatezza, non solo respinge il ricorso, ma censura anche un tentativo di abusare dello strumento processuale per sollevare questioni pretestuose.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi cruciali per chiunque si approcci a un’impugnazione. Primo: la massima attenzione ai termini processuali è inderogabile. Un errore su questo punto è fatale. Secondo: i motivi di ricorso devono essere seri, pertinenti e giuridicamente sostenibili. Sollevare questioni palesemente infondate non solo non porta ad alcun risultato favorevole, ma espone il ricorrente a conseguenze negative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p., che nel caso di specie è stata quantificata in 4.000,00 euro. La decisione serve da monito: il diritto di difesa va esercitato con serietà e competenza, non attraverso iniziative dilatorie o giuridicamente insostenibili.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene presentato in ritardo?
La Corte lo dichiara inammissibile, senza esaminare le questioni di merito sollevate. Il mancato rispetto dei termini è un vizio procedurale che impedisce la valutazione del ricorso.
Perché il motivo del ricorso è stato considerato manifestamente infondato?
Perché si basava sull’erronea premessa che i reati contestati (furto aggravato e violazioni in materia di armi) richiedessero una querela di parte per essere perseguiti. In realtà, tali reati sono procedibili d’ufficio, quindi l’azione penale è obbligatoria per lo Stato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice. In questo caso, la somma è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45498 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45498 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato proposta ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato.
Il ricorso, con il quale si invoca la sopravvenuta improcedibilità dei reati per difetto di querela, oltre ad essere tardivo (ciò che ne impone la trattazione de plano), in quanto proposto il 27 aprile 2023, ben oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di novanta giorni che la Corte si era assegnata, con la sentenza del 6 dicembre 2022 per il deposito della motivazione, è manifestamente infondato, poiché i reati attribuiti (art. 624-bis aggravato e art. 4 I. n. 110 del 1975) erano e sono rimasti procedibili d’ufficio.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 06/10/2023.