Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27200 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MASSA MARITTIMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che COGNOME NOME – condannato in primo e secondo grado, per il reato di cui all’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in plurime occasioni ed in concorso con soggetto, illecitamente acquistato o comunque ricevuto, trasportato, detenuto e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina – ha proposto ricorso per cassazione;
che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 178, comma lettera c), 179 e 185 cod. proc. pen., eccependo la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione del decreto di citazione all’imputato per il giudizio di appello;
che, in particolare, si afferma che, a seguito della rinuncia al mandato da parte dell’AVV_NOTAIO veniva nominata d’ufficio l’AVV_NOTAIO, ma l’elezione di domici rimaneva presso lo studio del precedente difensore e che, successivamente alla celebrazione del giudizio di primo grado, nessun atto è stato notificato agli imputati, né nel luogo di resi né nel domicilio eletto, e che neanche la copia per gli imputati è stata notificata al dif d’ufficio destinatario di una sola notifica come difensore;
che, per la difesa, tali circostanze hanno determinato la mancata conoscenza da parte dell’imputato del giudizio di secondo grado, e che ciò avrebbe dovuto condurre la Corte di appel a procedere a rinnovare il decreto di citazione in appello;
che, con successiva memoria, la difesa ha ribadito quanto già dedotto.
Considerato che l’impugnazione è inammissibile in quanto proposta senza l’osservanza del termine stabilito dalla legge, posto che il termine per il deposito del ricorso è scaduto i 25.01.2023 e lo stesso è stato depositato in data 26.01.2023;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ri senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024