Ricorso Inammissibile: Limiti della Cassazione sulla Sostituzione della Pena
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità e delle conseguenze di un ricorso inammissibile. Quando un imputato si rivolge alla Corte di Cassazione, non può aspettarsi una terza valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo come questo principio abbia determinato l’esito del caso in questione.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato in primo grado dal Tribunale di Alessandria per i reati di furto in abitazione e furto aggravato, vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello di Torino. Non rassegnato, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione. Tuttavia, il suo appello non verteva sulla colpevolezza, ma su un aspetto specifico della pena: la mancata sostituzione della pena detentiva.
L’unico motivo di ricorso si fondava sulla presunta inosservanza della legge penale e su vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità) della sentenza d’appello proprio in relazione a tale diniego.
Il Ruolo della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, non di agire come un giudice di terzo grado che riesamina le prove. Questo controllo, definito sindacato di legittimità, è circoscritto. La Corte verifica se i giudici dei gradi precedenti hanno applicato correttamente le norme e se la loro motivazione è logica e non palesemente contraddittoria. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
La Decisione della Suprema Corte
Nel caso specifico, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo addotto dall’imputato era ‘indeducibile’. Questo significa che la questione sollevata non rientrava tra quelle che possono essere validamente presentate in sede di legittimità. L’imputato, di fatto, chiedeva alla Cassazione di riesaminare le ragioni per cui i giudici di merito avevano ritenuto di non concedergli la sostituzione della pena, un’attività che implica una valutazione discrezionale basata su elementi fattuali.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha spiegato che la sentenza d’appello impugnata aveva adeguatamente motivato le ragioni ostative alla sostituzione della pena. Il sindacato della Cassazione su tale motivazione, per espressa volontà del legislatore, deve limitarsi a riscontrare l’esistenza di un apparato argomentativo logico. Non è consentita alcuna verifica sulla corrispondenza tra la motivazione e le risultanze processuali. Citando un fondamentale principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza ‘Petrella’), la Corte ha ribadito che il suo orizzonte di indagine è circoscritto e non può trasformarsi in un nuovo giudizio di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o su difetti logici macroscopici della motivazione, non su un disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Tentare di ottenere una nuova valutazione nel merito porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione nel merito sulla decisione di negare la sostituzione della pena, un’attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione, la quale può solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione nel giudicare un caso?
Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di effettuare un ‘sindacato di legittimità’. Ciò significa che non riesamina i fatti o le prove, ma controlla esclusivamente che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e priva di palesi contraddizioni.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16928 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16928 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ACQUI TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria di condanna per i reati di furto in abitazione e furto aggravato;
– che l’unico motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia inosservanza della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di sostituzione della pena detentiva – è indeducibile poiché la motivazione della sentenza impugnata (si veda pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) ha dato atto degli elementi ritenuti ostativi all’invocata sostituzione e l’indagine di legittimità sul discor giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074) e;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2024
IlPre si — ente
Il Consigliere estensore