Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40727 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40727 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 4 novembre 2022 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il locale Tribunale, all’esito di rit abbreviato, aveva dichiarato NOME colpevole del reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed Euro 1.333,33 di multa, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha rideterminato la pena inflittagli in mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
L’imputato veniva tratto in arresto in data 31.1.2022 nell’ambito di un’operazione antidroga condotta dal Commissariato di Torino nel quartiere di San Salvarlo; in particolare all’esito di un servizio di osservazione e controllo nel corso del quale erano stati individuati più soggetti intenti a porre in essere cessione di sostanze stupefacenti, lo stesso era stato inseguito, bloccato e condotto presso gli Uffici del Commissariato in quanto colto nell’atto di gettare un involucro che fino a quel momento aveva tenuto nascosto e che conteneva sei ovuli di cocaina.
Il giudice di primo grado, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, aveva concluso che la droga sequestrata era finalizzata allo spaccio ritenendo di non concedere le attenuanti generiche, ed applicando la contestata recidiva.
Il giudice d’appello riteneva, invece, di concedere le predette attenuanti, tenuto conto della modesta quantità di stupefacente detenuto, parte del quale destinato ad uso personale, e delle disagiate condizioni economiche e sociali dell’imputato.
Avverso la sentenza d’appello l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Ed inoltre l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza ex art. 606 lett. b cod.proc.pen.
Si assume che la Corte d’appello ha ritenuto l’imputato responsabile di una detenzione finalizzata allo spaccio ma nel motivare la pronuncia ha fatto riferimento a fatti collettivi riguardanti cessione di stupefacenti e di divisione profitti tra più soggetti così configurandosi altresì un vizio di correlazione tr sentenza e contestazione.
Con il secondo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Si assume che la sostanza stupefacente trovata in possesso dell’imputato risulta avere un peso lordo di gr. 4,2 ed il narcotest effettuato consente solo di accertare la natura della sostanza e non invece il principio attivo tanto che non può affermarsi che la sostanza comporti quelle alterazioni che costituiscono l’offesa al bene protetto evidenziando che la questione proposta nei motivi d’appello non ha trovato risposta nella sentenza impugnata.
Con il terzo motivo deduce la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Si assume che la sentenza impugnata nella quantificazione della pena si é discostata dal minimo edittale senza fornire una motivazione esaustiva a riguardo.
Con il quarto motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale (ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen) nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Si assume che la richiesta del riconoscimento della continuazione della presente eventuale condanna con altre sentenze passate in giudicato prodotte in giudizio, avanzata all’udienza d’appello del 4 novembre 2022, é stata disattesa dalla Corte territoriale sulla base di due presupposti errati, ovvero che la difesa abbia prodotto le sentenze al termine della propria discussione e che con riguardo alla sentenza n. 7194 del 9.11.2021 occorreva produrre altra sentenza relativa al fatto posto in continuazione con quello giudicato.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della continuazione, con rinvio al giudice a quo per un nuovo giudizio sul punto; rigettando il ricorso nel resto.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria e conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo é inammissibile.
L’esame della impugnata sentenza consente di constatare come la censura in questa sede proposta riproponga la medesima doglianza dedotte nel giudizio di appello, cui la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente.
A riguardo non può che ribadirsi quanto già più volte chiarito da parte di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838).
Ebbene, nella specie la sentenza impugnata, prendendo posizione anche in ordine al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, ha rimarcato che il COGNOME é stato ritenuto responsabile e condannato solo per essere stato trovato in possesso di 4,2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla cessione a terzi, mentre l’ accertamento operato dai giudici di merito circa il contesto in cui si è verificato l’arresto del prevenuto ha assunto rilievo unicamente per supportare la tesi della finalità dello spaccio dello stupefacente, come evidenziata dal fatto che i vari soggetti attenzionati per circa un’ora avevano ceduto sostanze e si erano scambiati banconote.
2. Il secondo motivo é manifestamente infondato.
Va a tal riguardo rammentato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, per accertare la natura di stupefacente di una sostanza, non è necessaria la perizia o un accertamento tecnico da svolgersi secondo le disposizioni di cui all’art. 360 cod. proc. pen., essendo all’uopo sufficiente il materiale probatorio costituito da dichiarazioni dell’imputato l’indagine con narcotest et similia (tra tante, Sez. 6, n. 43226 del 26/09/2013, Rv. 257462; Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2003, dep. 2004, Rv. 229364).
Anche l’orientamento di legittimità più rigoroso, che non ritiene sufficiente l’accertamento della natura stupefacente con il solo narcotest, si riferisce comunque a quei casi in cui si è al cospetto del sequestro di modestissime quantità di sostanze stupefacenti. In tali situazioni, in cui vi è una obiettiva incertezza sulla offensività concreta della condotta, si è ritenuto necessario accertare i livelli di principio attivo idonei a produrre concreti effetti stupefacen e alterazioni dell’organismo (Sez. 3, n. 44420 del 26/09/2013, Dattilo, Rv. 257596).
Negli altri casi la prevalente giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il giudice non ha alcun
dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può, con rigorosa motivazione, attingere tale conoscenza dalle diverse fonti di prova acquisite agli atti (ex multis, Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968; Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Rv. 259157).
Del resto, in un sistema ispirato al principio del diritto alla prova a cu corrisponde il rischio della mancata prova, le parti hanno il diritto di fare esaminare la sostanza sequestrata da propri consulenti e di chiedere una perizia nell’incidente probatorio o nel dibattimento (Sez. 6, n. 3392 del 29/09/1992, Rv. 192311) o di condizionare l’accesso al rito abbreviato, all’espletamento di una perizia chimico- tossicologica diretta ad accertare la quantità di principio attivo contenuta nella sostanza stupefacente in sequestro.
Nella specie la Corte territoriale ha puntualmente dato conto di aver desunto la prova della natura della sostanza dall’esito del test speditivo, dalle modalità di occultamento della sostanza nonché dalla condotta del COGNOME che ha cercato di disfarsene poco prima di essere sottoposto a perquisizione personale all’interno del Commissariato e dal contesto di spaccio in cui si inquadra l’episodio.
3. Il terzo motivo é manifestamente infondato.
In tema di commisurazione della pena, deve ribadirsi che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288).
Ebbene, nella specie la Corte territoriale ha motivato lo scostamento dal minimo edittale facendo riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen.(inserimento in un contesto di cessione di stupefacenti nonché negativa personalità dell’imputato quale desunta dai precedenti penali) così assolvendo il predetto onere motivazionale
4. Il quarto motivo é manifestamente infondato.
Va premesso che il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva, può essere richiesto per la prima volta anche nel corso della discussione orale del giudizio di appello, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva dopo la presentazione dei motivi di appello. (Conf., Sez. 1, n. 9997 del 1986, Rv. 176698;Sez. 2, n. 37379 del 18/11/2020, Rv. 280424).
Nella specie la richiesta di applicazione della continuazione non ha formato oggetto dei motivi di appello, proposto in data 18.3,2022, né di eventuali motivi aggiunti e le sentenze rispetto alle quali si chiede il riconoscimento del vincolo
sono state prodotte all’udienza del giudizio di appello del 4.11.2022 prima dell’inizio della discussione.
La questione, pertanto, in quanto estranea ai motivi di appello, non poteva essere oggetto del giudizio de quo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6.7.2023