Ricorso inammissibile stupefacenti: la Cassazione conferma la condanna
Con l’ordinanza n. 775 del 2024, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile stupefacenti, delineando con precisione i confini procedurali e sostanziali dell’impugnazione in tale materia. La pronuncia offre importanti spunti di riflessione sui requisiti di ammissibilità del ricorso, sull’applicazione delle circostanze attenuanti e sulle conseguenze della mancata deduzione di specifici motivi nei gradi di merito precedenti.
Il caso in esame: dalla condanna al ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ricondotto all’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro distinti motivi.
Nello specifico, il ricorrente lamentava:
1. Un’errata valutazione sulla destinazione della droga, ritenuta per lo spaccio anziché per uso personale.
2. Una pena determinata in misura superiore al minimo edittale.
3. Il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
4. La mancata restituzione di una somma di denaro sequestrata, ritenuta non proveniente dal reato.
L’analisi della Corte e il ricorso inammissibile stupefacenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di tutti i motivi proposti, fornendo una chiara spiegazione per ciascuno di essi. Questa decisione evidenzia il rigore con cui la Suprema Corte valuta i ricorsi, specialmente quando questi non introducono elementi di novità o non sono stati correttamente formulati nei precedenti gradi di giudizio.
Motivi meramente ripetitivi e non specifici
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile in quanto meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e respinte con motivazione logica e giuridicamente corretta dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche lacune o i vizi logico-giuridici. Similmente, il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio è stato respinto perché la pena era stata giustificata con una motivazione ritenuta sufficiente e non illogica.
L’attenuante della speciale tenuità del danno
Particolarmente interessante è l’analisi sul terzo motivo. Il ricorrente chiedeva l’applicazione dell’attenuante comune del danno di speciale tenuità. La Corte ha definito il motivo manifestamente infondato, richiamando la propria giurisprudenza (in particolare la sentenza n. 36868/2017). Per l’applicazione di tale attenuante nei reati di droga, è necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente due aspetti: l’entità del lucro e l’evento dannoso o pericoloso. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ritenuto non provato il primo requisito (la speciale tenuità del lucro), rendendo quindi inapplicabile l’attenuante.
La preclusione processuale per motivi nuovi
Infine, il quarto motivo, relativo alla mancata restituzione del denaro sequestrato, è incappato nella tagliola della preclusione processuale. La Corte ha osservato che questa specifica doglianza non era stata sollevata come motivo di appello. L’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, infatti, preclude la possibilità di dedurre in Cassazione motivi che non siano stati presentati al giudice d’appello, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Questo principio serve a garantire la gradualità del giudizio e ad evitare che la Cassazione diventi un terzo grado di merito.
Le motivazioni della decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati della procedura penale. L’inammissibilità deriva da vizi che impediscono l’esame nel merito del ricorso. Nel caso specifico, i giudici hanno riscontrato:
– Genericità e ripetitività: I motivi non contestavano specificamente la logicità della sentenza d’appello, ma si limitavano a riproporre le stesse tesi difensive.
– Manifesta infondatezza: Il motivo sull’attenuante si scontrava con un orientamento giurisprudenziale consolidato e correttamente applicato dal giudice di merito.
– Preclusione: Il motivo sulla confisca del denaro era nuovo e, come tale, non poteva essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in 3.000 euro.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante lezione sulla tecnica di redazione dei ricorsi per cassazione, specialmente in una materia delicata come quella degli stupefacenti. Emerge chiaramente che per superare il vaglio di ammissibilità non è sufficiente dissentire dalla decisione di merito, ma è necessario articolare censure specifiche, pertinenti e non precluse. La decisione riafferma la natura della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica delle motivazioni. La mancata osservanza di questi principi conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile stupefacenti, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato inammissibile per ripetitività?
Un motivo è considerato meramente ripetitivo, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre le stesse questioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata per evidenziarne vizi logici o giuridici specifici.
Quali sono i requisiti per l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) nei reati di stupefacenti?
Secondo la giurisprudenza citata dalla Corte, per applicare questa attenuante è necessario che la speciale tenuità riguardi sia l’entità del lucro conseguito o sperato, sia l’evento dannoso o pericoloso per la salute pubblica. La mancanza di prova anche solo di uno di questi due requisiti ne impedisce il riconoscimento.
Cosa succede se un motivo di ricorso viene sollevato per la prima volta in Cassazione?
Se un motivo non è stato dedotto con l’atto di appello, non può essere proposto per la prima volta in Cassazione. Si verifica una ‘preclusione processuale’ ai sensi dell’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale, che rende il motivo inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 775 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 775 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a FIRENZE il 17/03/1971
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME condannato alle pene di legge per il reato di illecit detenzione di stupefacenti ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, quattro motivi di ricorso deduce l’erronea applicazione della legge penale ed il vizi motivazione con riguardo, rispettivamente: alla ritenuta detenzione a fini di spaccio de stupefacente sequestratogli; alla determinazione della pena in termini superiori al minim edittale; all’omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. ed al mancato bilanciamento in termine di prevalenza delle attenuanti sulla circostanz aggravante; alla mancata restituzione all’imputato del denaro in sequestro pur non essendo provento del contestato reato;
Considerato che i motivi sono tutti inammissibili perché:
il primo è meramente ripetitivo di profili di censura già adeguatamente vagliati disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, con le cui arti argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, avendo la sentenza impugnata reso non illogica motivazione sulla destinazione non esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto in possesso dell’imputato;
-il secondo inerisce al trattamento sanzionatorio benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive;
-il terzo è manifestamente infondato, essendosi fatto buon governo del principio ermeneutico giusta il quale, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante di c all’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. – compatibile con l’ipotesi lieve di c comma quinto dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 – richiede che la special tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericolos (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671) e, nella specie, il primo requisito è stato ritenuto non provato;
-stando al non contestato riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata – confermato dalla lettura dell’atto di appello – il quarto motivo inc nella preclusione di cui all’art. 606, comma 3, ult. parte, cod. proc. pen., non essen stato dedotto alcun motivo di gravame sulla confisca del denaro in sequestro;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della 4assa delle ammende.
Così deciso il 1° dicembre 2023.