Ricorso Inammissibile Stupefacenti: Quando la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato il tema del ricorso inammissibile stupefacenti, delineando i confini del proprio giudizio di legittimità. La pronuncia chiarisce che la riproposizione di motivi già esaminati e rigettati nei precedenti gradi di giudizio non costituisce un valido fondamento per l’impugnazione. Questo principio è stato applicato a un caso di detenzione di sostanze stupefacenti, dove l’imputato contestava la valutazione dei suoi precedenti penali e la qualificazione del possesso ai fini di spaccio.
I Fatti del Processo
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Roma alla pena di due anni di reclusione e duemila euro di multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. L’imputato era stato trovato in possesso di cocaina, frazionabile in circa 50 dosi, e di marijuana.
La difesa aveva sostenuto che la droga fosse destinata a un uso esclusivamente personale, ma i giudici di merito avevano respinto questa tesi. A pesare sulla decisione erano stati i numerosi precedenti penali dell’imputato: ben sette condanne per violazioni delle leggi sull’immigrazione e due condanne specifiche in materia di stupefacenti. Questi elementi sono stati considerati sufficienti a escludere la tesi dell’uso personale e a giustificare la pena inflitta.
Il Ricorso e la Decisione sul ricorso inammissibile stupefacenti
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile stupefacenti perché i motivi addotti non erano altro che una riproduzione delle censure già presentate e disattese dal giudice d’appello.
La Corte ha specificato che la valutazione dei precedenti penali, sia per escludere l’uso personale sia per determinare l’entità della pena, rientra nell’apprezzamento esclusivo del giudice di merito. Quando tale valutazione è supportata da una motivazione logica ed esauriente, come nel caso di specie, essa non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il tentativo di ottenere un nuovo esame dei fatti è estraneo al ruolo della Cassazione, che si limita a verificare la corretta applicazione del diritto.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di primo e secondo grado hanno il compito di analizzare le prove e ricostruire i fatti. La Corte di Cassazione, invece, ha il ruolo di ‘guardiano della legge’, assicurando che le norme siano state interpretate e applicate correttamente e che la motivazione della sentenza sia coerente e non contraddittoria.
Nel caso analizzato, la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e completa delle ragioni per cui riteneva l’imputato colpevole e perché aveva applicato una determinata pena. Aveva valorizzato i precedenti specifici in materia di droga e la quantità non trascurabile di sostanza detenuta come indici della destinazione allo spaccio. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso dell’imputato, limitandosi a contestare tale valutazione senza evidenziare vizi di legge, è risultato inevitabilmente inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per ottenere un esame dalla Suprema Corte, è necessario sollevare questioni di puro diritto o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle stesse argomentazioni già respinte non è sufficiente. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile è non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva le stesse censure già esaminate e respinte con motivazione logica dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali questioni di legittimità o vizi di legge.
In che modo i precedenti penali hanno influenzato la decisione dei giudici?
I precedenti penali, incluse due condanne specifiche per reati legati agli stupefacenti, sono stati considerati elementi decisivi per escludere che la droga detenuta fosse per uso personale e per determinare la severità della pena finale di due anni di reclusione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46930 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI: CODICE_FISCALE) nato il 01/01/1993
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali (sette condanne per violazione delle leggi sull’immigrazione e due specifiche in materia di stupefacenti) sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse detenuta per uso esclusivamente personale /ma per determinare la pena, in anni due di reclusione ed euro duemila di multa, tenuto conto che il ricorrente deteneva sia cocaina, frazionabile in ca. 50 dosi, che marjuana e denegare l’applicazione delle circostanze generiche; aspetti del trattamento punitivo rimessi all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell’impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
La consiglieré rlatrice
La Presi,ente