Ricorso Inammissibile Stupefacenti: La Cassazione e i Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per stupefacenti venga trattato dalla Corte di Cassazione. Il caso riguarda un individuo condannato per la detenzione di ketamina, il cui ricorso è stato respinto perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare censure precise e fondate su questioni di diritto, anziché tentare di ridiscutere i fatti del processo.
Il Contesto del Caso Giudiziario
I fatti traggono origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva confermato la responsabilità penale di un soggetto per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). L’imputazione riguardava la detenzione di 75 milligrammi di ketamina.
Contro tale decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di contestare la propria responsabilità penale. Le sue argomentazioni si concentravano sulla quantità della sostanza detenuta e sulla natura del principio attivo, tentando di metterne in discussione la rilevanza penale.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Stupefacenti
La Suprema Corte ha rapidamente liquidato il ricorso, dichiarandolo inammissibile sulla base di due principi procedurali fondamentali.
Motivi di Fatto vs. Motivi di Diritto
Il primo ostacolo insormontabile per il ricorrente è stata la natura delle sue censure. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti (come la quantità esatta di sostanza), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge.
Nel caso specifico, le contestazioni relative alla quantità di sostanza e al principio attivo sono state considerate questioni di fatto, già accertate nei precedenti gradi di giudizio e non ridiscutibili in Cassazione. Contestare che 75 mg di ketamina non costituiscano reato è un argomento che attiene al merito della vicenda.
Genericità delle Deduzioni Difensive
Il secondo punto critico è stata la genericità delle argomentazioni difensive. La Corte ha osservato che le deduzioni erano “puramente evocative della natura non drogante della sostanza”. Un’affermazione di questo tipo, senza specifici e pertinenti richiami a norme di legge o a vizi logici della motivazione della sentenza impugnata, è considerata troppo vaga per essere esaminata. In un ricorso per Cassazione, non è sufficiente sollevare dubbi generici, ma è necessario indicare con precisione l’errore di diritto che si assume commesso dal giudice precedente.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha motivato la sua decisione in modo conciso e netto. Ha ritenuto che le censure proposte fossero inammissibili in quanto “svolte in fatto” e in diretto confronto con la contestazione, che già specificava chiaramente il possesso di ketamina, nome che identifica lo stesso principio attivo. Le argomentazioni difensive sono state qualificate come generiche, in quanto non supportate da solidi argomenti giuridici ma limitate a evocare una presunta natura non stupefacente della sostanza, affermazione irrilevante a fronte della classificazione legale della ketamina.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, applicando il principio consolidato secondo cui non possono essere introdotte in sede di legittimità questioni che implicano una nuova valutazione dei fatti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia conferma un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su motivi di diritto chiari e specifici. Tentare di ottenere una nuova valutazione del merito della causa è una strategia destinata al fallimento e comporta conseguenze negative per il ricorrente.
La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma anche un deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza ribadisce la necessità di una preparazione tecnica rigorosa, concentrando gli sforzi difensivi sulla corretta applicazione delle norme procedurali e sostanziali sin dai primi gradi di giudizio.
Perché il ricorso per possesso di ketamina è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le sue argomentazioni si basavano su questioni di fatto (come la quantità della sostanza) anziché su errori di diritto, e le tesi difensive erano considerate troppo generiche e vaghe per essere esaminate dalla Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa valuta la Corte di Cassazione in un ricorso?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del caso, ma si limita a valutare se i giudici dei gradi di giudizio precedenti abbiano applicato correttamente la legge. I ricorsi basati su contestazioni di fatto sono, per loro natura, inammissibili.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47534 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47534 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 28/02/1989
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure dedotte, in punto di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P,R. n. 309/1990 e in relazione alla quantità di sostanza stupefacente detenuta e al principio attivo, sono svolte in fatto, al confronto con la contestazione nella quale si dà espressamente atto del possesso di mg. 75 di ketamina, nome del principio attivo; le deduzioni difensive risultano, altresì, generiche perché puramente evocative della natura non drogante della sostanza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere estensore