Ricorso Inammissibile Stupefacenti: Quando la Cassazione Mette un Punto Fermo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei rigorosi limiti entro cui si muove il giudizio della Corte di Cassazione, specialmente in materia di reati connessi agli stupefacenti. Quando un ricorso inammissibile stupefacenti viene presentato, la Corte agisce come un filtro, impedendo che questioni di fatto o argomenti già valutati vengano riesaminati. Analizziamo come la Suprema Corte ha respinto punto per punto le doglianze di un imputato, confermando la decisione dei giudici di merito.
La Vicenda Processuale
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Lecce che lo aveva condannato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato ha tentato di smontare la decisione di secondo grado basandosi su tre motivi principali: una contestazione sulla sua responsabilità penale e sulla finalità di spaccio, la richiesta di concessione delle attenuanti generiche e la riqualificazione del reato in un’ipotesi di minore gravità.
I Motivi del Ricorso e il Filtro della Cassazione
Il ricorrente ha articolato la sua difesa su tre fronti, ma ognuno di essi si è scontrato con i paletti procedurali del giudizio di legittimità:
1. Responsabilità Penale e Valutazione del THC: Il primo motivo contestava la valutazione dei fatti che avevano portato alla condanna per spaccio. La Cassazione ha subito chiarito che tale censura era interamente basata su una rilettura dei fatti, già ampiamente e congruamente motivata dalla Corte d’Appello. Inoltre, una critica specifica sulla procedura di valutazione del principio attivo (THC) è stata giudicata inammissibile perché sollevata per la prima volta in Cassazione.
2. Mancata Concessione delle Attenuanti: Il secondo motivo è stato definito ‘generico’. La Corte d’Appello aveva negato le attenuanti ex art. 62 bis c.p. basandosi su una motivazione puntuale: un precedente specifico dell’imputato, commesso nel 2018. La semplice richiesta di riconsiderazione, senza argomenti nuovi e specifici, non è sufficiente per superare il vaglio della Cassazione.
3. Riqualificazione del Reato: Il terzo motivo, che chiedeva di derubricare il fatto nella fattispecie di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90), è stato considerato ‘reiterativo’. Si trattava, infatti, della stessa argomentazione già presentata e respinta in appello, dove i giudici avevano fornito una risposta dettagliata basata sul quantitativo di droga e sulle modalità della condotta, elementi che indicavano un carattere professionale dell’attività illecita.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi cardine del processo penale. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito; la Cassazione non può riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici delle fasi precedenti, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria.
Nel caso di specie, ogni motivo di ricorso è stato respinto per una ragione procedurale precisa:
– Il primo, perché invadeva il merito e introduceva una questione nuova.
– Il secondo, per la sua genericità a fronte di una motivazione specifica della Corte d’Appello.
– Il terzo, perché era una mera ripetizione di argomenti già vagliati e respinti.
Questo approccio conferma che il ricorso per cassazione deve concentrarsi esclusivamente su violazioni di legge o vizi procedurali, non su un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile stupefacenti, chiudendo definitivamente la questione.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un messaggio importante: un ricorso in Cassazione deve essere tecnicamente ben fondato. L’inammissibilità non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche. Il ricorrente è stato infatti condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano il sistema giudiziario senza reali prospettive di accoglimento. La decisione finale, quindi, non solo conferma la condanna per l’imputato ma funge da monito sull’uso corretto e ponderato dello strumento del ricorso per cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano: in parte relativi a valutazioni di fatto già decise nei gradi precedenti; in parte contenenti censure sollevate per la prima volta in Cassazione; in parte generici; e in parte meramente reiterativi di argomenti già respinti dalla Corte d’Appello.
È possibile contestare la valutazione delle prove, come la quantità di droga, davanti alla Corte di Cassazione?
No, non direttamente. La Corte di Cassazione non riesamina le prove, ma controlla solo la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Contestare la valutazione delle prove è considerato un argomento di fatto, non ammissibile in sede di legittimità, come dimostra la reiezione del primo e del terzo motivo di ricorso.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4000 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 01/01/1987
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che il primo motivo – avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio – è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 2). La seconda censura del primo motivo – avente ad oggetto la procedura adottata nella valutazione del THC – è, invece, dedotta per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile.
Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l’imputato è soggetto gravato da un precedente specifico commesso nell’anno 2018.
Anche il terzo motivo – avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 – è reiterativo di censura già formulata al giudice di appello, alla quale è stata fornita puntuale risposta (vedi pag. 4 e 5 nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta che inducono a ritenere il carattere professionale dell’attività illecita svolta).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.