Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4000 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4000 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso.
Rilevato che il primo motivo – avente ad oggetto la penale responsabilità e, in particolate, la finalità di spaccio – è interamente versato in fatto, a fronte di una congrua motivazione fornita, sul punto dalla Corte di appello (pag. 2). La seconda censura del primo motivo – avente ad oggetto la procedura adottata nella valutazione del THC – è, invece, dedotta per la prima volta in questa sede ed è quindi inammissibile.
Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., è generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla sentenza impugnata circa il fatto che l’imputato è soggetto gravato da un precedente specifico commesso nell’anno 2018.
Anche il terzo motivo – avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 – è reiterativo di censura già formulata al giudice di appello, alla quale è stata fornita puntuale risposta (vedi pag. 4 e 5 nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta che inducono a ritenere il carattere professionale dell’attività illecita svolta).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/10/2024.