Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16273 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16273 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia li ha condannati in relazione all’art. 73, d.P.R.309/1990. I ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, violazione di legg della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato in cont con il secondo motivo di ricorso, deducono violazione di legge e vizio della motivazione i alla identificazione quali soggetti che hanno fornito la sostanza stupefacente; con il te di ricorso lamentano la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del cornma quinto de d.P.R.309/1990.
Con memoria i ricorrenti hanno illustrato ulteriormente i motivi di ricorso e l’assegnazione ad altra sezione.
Considerato che la prima e la seconda doglianza, da trattarsi congiuntamente, non rie nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cessazione ove siano so motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seg giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivaziona sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione del fatti precisa e circostanziata giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo perven loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed appr delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della raziona base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o d illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il giudice a quo ha evidenziato che dall’informativa di reato emerge che, a seguito d incontro tra due soggetti, poi identificati negli odierni imputati, e altre due person dai militari operanti, la polizia giudiziaria esperiva accertamenti, acquisendo le fotogr NOME NOME COGNOME, i quali venivano riconosciuti senza incertezze dai militari impeg partecipanti all’incontro. I soggetti con i quali gli imputati si erano incontrati d durante le conversazioni captate in ambientale, le modalità di occultamento dello stupe da parte degli imputati dentro lo pneumatico dell’autovettura da loro utilizzata con util di un profumo per disorientare i cani antidroga. Per di più, l’autovettura su cui si tr imputati era intestata proprio alla moglie di NOME COGNOME. Di qui la conclusione second vi può essere dubbio che i soggetti partecipanti all’incontro fossero gli odierni imput persone con cui si erano incontrati gli imputati (tale NOME e tale COGNOMECOGNOME, success parlassero dello stupefacente e delle modalità di occultamento ingegnate dagli im mostrando ammirazione per la loro scaltrezza. Dalle cadenze motivazionali della sen d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e u inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una d
completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
La terza censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenz significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo peso di quasi 1 kg.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituz rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abb il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente