Ricorso Inammissibile Stupefacenti: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18758 del 2024, ha affrontato un caso di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, dichiarando il ricorso inammissibile stupefacenti proposto dall’imputato. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Corte.
I Fatti del Caso: Detenzione e Spaccio
La vicenda processuale ha origine dall’osservazione, da parte della Polizia Giudiziaria, di un soggetto che nascondeva un fazzoletto di carta all’interno di un vaso sulla pubblica via. All’interno del fazzoletto veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish. A seguito del controllo, l’imputato consegnava spontaneamente altra sostanza dello stesso tipo, già suddivisa in stecche.
Una successiva perquisizione in un magazzino in uso all’imputato portava al rinvenimento di ulteriori due stecche di hashish, conservate con le medesime modalità. L’analisi tossicologica accertava che dal quantitativo totale sequestrato era possibile ricavare un numero consistente di dosi (superiore a 94). A completare il quadro indiziario, veniva trovato anche un coltello da cucina con residui di hashish sulla lama, segno evidente del suo impiego per la suddivisione della sostanza in dosi.
Le Doglianze del Ricorrente
L’imputato, condannato in appello, proponeva ricorso in Cassazione basandosi su tre motivi principali:
1. Violazione del principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
2. Errata applicazione della legge nel negargli le circostanze attenuanti generiche.
3. Vizio di motivazione circa la sussistenza della recidiva contestata.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso per Stupefacenti
La Suprema Corte ha dichiarato tutti i motivi di ricorso inammissibili. La decisione si fonda su diverse ragioni di carattere processuale: i motivi sono stati ritenuti mere doglianze, riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte nei gradi di merito, e privi di una critica specifica alle argomentazioni della sentenza impugnata. In sostanza, l’imputato ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha analizzato nel dettaglio l’infondatezza manifesta delle censure proposte, spiegando perché la decisione dei giudici di merito fosse corretta e immune da vizi.
Analisi del Primo Motivo: La Responsabilità Oltre Ogni Ragionevole Dubbio
I giudici hanno ritenuto che l’affermazione di responsabilità fosse debitamente argomentata e basata su una serie di elementi indiziari “univoci e convergenti”. Questi elementi, considerati nel loro insieme, non lasciavano spazio a dubbi sul fatto che la detenzione fosse finalizzata allo spaccio e non all’uso personale. Gli indizi chiave sono stati:
* L’osservazione diretta della condotta di occultamento.
* La spontanea consegna di ulteriore sostanza.
* L’esito della perquisizione nel magazzino, con il ritrovamento di altra droga conservata nello stesso modo.
* L’ingente quantitativo di dosi ricavabili.
* Il ritrovamento del coltello con tracce di sostanza, chiaro strumento per il confezionamento.
Questi elementi, secondo la Corte, dimostravano in modo evidente che la detenzione non era per uso esclusivamente personale.
Valutazione del Secondo e Terzo Motivo: Attenuanti e Recidiva
Anche riguardo agli altri motivi, la Cassazione ha confermato la bontà del ragionamento della Corte d’Appello. Le attenuanti generiche sono state negate non solo per il quantitativo, ma valorizzando gli indici negativi che denotavano una certa abitualità nella condotta. Per quanto riguarda la recidiva, la motivazione è stata giudicata ineccepibile: i giudici non si sono limitati a considerare i precedenti penali in sé, ma hanno correttamente osservato come le condanne precedenti non avessero sortito alcun effetto deterrente o rieducativo, rendendo la nuova violazione un’espressione di una maggiore pericolosità sociale.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico e non Ripetitivo
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: un ricorso in Cassazione deve individuare vizi specifici di legittimità o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni difensive già respinte. La dichiarazione di un ricorso inammissibile stupefacenti come in questo caso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, evidenziando la presenza di una colpa nella proposizione di un’impugnazione priva di fondamento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano considerati mere doglianze, riproducevano argomenti già esaminati e respinti nei precedenti gradi di giudizio e mancavano di una critica specifica e pertinente alle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale?
I giudici si sono convinti della finalità di spaccio sulla base di una serie di indizi convergenti: l’osservazione diretta dell’occultamento, la spontanea consegna di altra droga, il ritrovamento di ulteriore sostanza divisa in stecche durante una perquisizione, l’elevato numero di dosi ricavabili (oltre 94) e la scoperta di un coltello con residui di hashish usato per il frazionamento.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici hanno ritenuto prevalenti gli indici negativi, come il comportamento dell’imputato e il quantitativo di stupefacente, che indicavano una rilevanza e abitualità della condotta, incompatibili con il riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18758 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18758 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Rilevato che, con tre motivi di ricorso, COGNOME NOME ha dedotto i vizi di violazione del principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio e correlato vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente (primo motivo), quello di violazione di legge in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (secondo motivo) nonché, infine, il vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della contestata recidiva (terzo motivo);
Ritenuto che tutti i motivi proposti dal ricorrente sono da qualificarsi come inammissibili: a) sia perché costituiti da mere doglianze in punto di (primo motivo); b) sia perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagli arti e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica RAGIONE_SOCIALE argomentazioni a base della sentenza impugnata (tutti e tre i motivi); c) sia, ancora, perché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive (secondo e terzo motivo);
Ritenuto, in ogni caso, che il primo motivo, è altresì manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà della motivazione e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato;
Ritenuto, in particolare: a) quanto al primo motivo, che l’affermazione di responsabilità è stata debitamente argomentata dai giudici territoriali che, nel rigettare il primo motivo, con cui venivano svolte censure identiche a quelle oggetto di replica in questa sede di legittimità, hanno evidenziato come non potessero sussistere dubbi che la sostanza stupefacente del tipo hashish sequestrata all’imputato fosse destinata alla cessione per una serie di elementi indiziari univoci e convergenti (diretta osservazione della condotta del reo da parte della PG, colto mentre nascondeva in un vaso sulla pubblica via un fazzoletto di carta che estraeva dalla tasca, al cui interno venne rinvenuto lo stupefacente sequestrato; spontanea consegna di ulteriore stupefacente dello stesso tipo, sempre diviso in stecche, da parte dell’imputato a richiesta degli operanti; esito positivo della perquisizione locale eseguita all’interno di un magazzino in uso all’imputato, nel corso della quale vennero rinvenute ulteriori due stecche simili alle precedenti e conservate con identica modalità all’interno di un fazzoletto di carta; esito dell’indagine tossicologica da cui era risultato che dallo stupefacente sequestrato fosse ricavabili un consistente numero di dosi, superiore a 94 d.m.s.),
che hanno condotto la Corte d’appello, con ragionamento del tutto immune dai denunciati vizi, a ritenere che il quantitativo e le modalità di custodia (oltre rinvenimento di un coltello da cucina con residui di hashish sulla lama, segna del suo utilizzo per la suddivisione in dosi) dello stupefacente lasciassero intendere evidentemente che la sua detenzione non fosse ad uso esclusivamente personale; b) quanto alle invocate attenuanti generiche, oggetto del secondo motivo, i giudici hanno escluso che fosse idoneo a giustificare il riconoscimento il comportamento dell’imputato e il quantitativo di stupefacente (già valutato ai fini della – inv benevola – qualificazione del fatto nell’ipotesi lieve), valorizzando piuttosto gl indici negativi già sopra descritti che denotavano rilevanza ed abitualità della condotta; c) quanto, infine, all’applicazione della contestata recidiva, oggetto del terzo motivo, ineccepibile è la giustificazione dei giudici territoriali, che hann valorizzato non i precedenti penali in sé, quanto, piuttosto, la considerazione che detti precedenti, alla luce della nuova violazione, consentivano di ritenere che le condanne medio tempore intervenute non avessero sortito alcun effetto deterrente o rieducativo, risultando dunque la nuova violazione espressione di una maggior pericolosità e di ancor più accresciuta capacità a delinquere, motivazione del tutto scevra da illogicità manifeste;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Così deciso il 1° marzo 2024
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Il Presidente