Ricorso Inammissibile per Stupefacenti: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Merito
Quando un imputato viene condannato in appello, l’ultima via percorribile è il ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, non sempre questa strada porta a una nuova valutazione del caso. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini del giudizio di legittimità, dichiarando un ricorso inammissibile in un caso di stupefacenti e ribadendo che la Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Ragusa che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Catania per il reato previsto dall’art. 73, comma quinto, del d.P.R. 309/1990. Le accuse erano di aver detenuto 43 grammi di hashish destinati allo spaccio e di aver coltivato una pianta di marijuana. La difesa, non accettando la conferma della condanna, proponeva ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Difesa
L’imputato basava il suo ricorso su tre principali censure:
1. Errore procedurale: Si contestava un’erronea applicazione dell’art. 603 del codice di procedura penale riguardo all’acquisizione di una perizia sulla sostanza stupefacente.
2. Vizio di motivazione sulla responsabilità: La difesa sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel ritenere provata la piena disponibilità dell’immobile di campagna dove erano state rinvenute le sostanze. Secondo il ricorrente, la motivazione su questo punto era carente.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha ritenuti tutti inammissibili, confermando di fatto la condanna. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito (primo grado e appello) e il giudizio di legittimità (Cassazione).
Analisi delle Censure sulla Responsabilità e il Trattamento Sanzionatorio
La Corte ha chiarito che i motivi relativi alla valutazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio non potevano essere accolti. Essi, infatti, non denunciavano un vero vizio di legge, ma tentavano di sollecitare una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma solo verificare che il loro ragionamento sia logico, coerente e privo di vizi giuridici.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato punto per punto perché il ricorso inammissibile non potesse trovare accoglimento.
In primo luogo, la censura procedurale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la perizia era stata correttamente acquisita agli atti prima dell’ammissione al rito abbreviato.
In secondo luogo, e più significativamente, la Corte ha ribadito che la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove sono di competenza esclusiva dei giudici di merito. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione precisa e circostanziata sulla disponibilità dell’immobile da parte dell’imputato (appartenente alla moglie, con suo libero accesso), basandosi sulle risultanze processuali. Tale valutazione, essendo logica e non contraddittoria, è insindacabile in Cassazione.
Infine, anche la decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata considerata ben motivata. La Corte territoriale aveva correttamente fatto riferimento alla “concreta offensività della condotta” che, pur non essendo allarmante, non poteva considerarsi minimale. I giudici hanno ritenuto che un’ulteriore riduzione della pena l’avrebbe privata della sua necessaria efficacia dissuasiva e specialpreventiva, fornendo così una motivazione esente da vizi logico-giuridici.
Conclusioni
Questa ordinanza è un’importante conferma dei limiti del giudizio in Cassazione. Non si può utilizzare il ricorso di legittimità per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti o delle prove. La Suprema Corte ha il compito di garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali, non di riscrivere la storia di un processo. La decisione sottolinea che, se la motivazione dei giudici di merito è congrua, esauriente e logicamente coerente, le loro conclusioni in punto di fatto e di valutazione della pena sono definitive e non possono essere messe in discussione.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta dal giudice di primo e secondo grado?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti del processo. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è inammissibile se cerca di ottenere una nuova valutazione del merito.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche con una motivazione ritenuta adeguata. Ha considerato che la concreta offensività della condotta, data la quantità di sostanza, non fosse minimale e che un’ulteriore diminuzione della pena l’avrebbe resa priva di efficacia dissuasiva e preventiva.
Quali sono i limiti di un ricorso in Cassazione in materia penale?
Il ricorso in Cassazione è un giudizio di legittimità, non un terzo grado di merito. I motivi di ricorso sono limitati (numerus clausus) a questioni di violazione di legge o vizi della motivazione (come illogicità manifesta o contraddittorietà), non potendo riguardare una riconsiderazione dei fatti accertati nei gradi precedenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11849 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11849 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con l la Corte di appello di Catania, ha confermato la sentenza con la quale in data 5 dicemb il Tribunale di Ragusa Ce aveva dichiarata la penale responsabilità per il reato di cui comma quinto, d.P.R. 309/1990 per aver detenuto grammi 43 di sostanza stupefacente del hashish al fine di spaccio e per aver coltivato una pianta di marijuana. Con il primo ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione per erronea app dell’art. 603 cod. proc. pen.; con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione all’affermazione della responsabilità, fondata sulla asserita piena disponibilità dell’im è stato rinvenuto lo stupefacente; con il terzo motivo, si duole della mancata concessi circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la prima censura è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha i evidenziato che la perizia sulla sostanza stupefacente era stata disposta antecede all’ammissione del rito abbreviato, e la relativa relazione è stata acquisita all’udienz nel fascicolo del dibattimento ai sensi dell’art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.
Considerato che la doglianza che forma oggetto del secondo motivo di ricorso non ri nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudic le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano s motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seg giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazion sentenza d’appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziat giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo perven loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed appr delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della raziona base di apprezzamenti dì fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o d illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni for giudice a quo a pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato la disponibilità i al ricorrente dell’immobile di campagna ove è stata rinvenuta parte della sostanza stup in quanto tale immobile appartiene alla moglie dell’imputato e pertanto egli vi ave accesso.
Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trat sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esent logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla concreta offen condotta che, pur priva di caratterizzazioni allarmanti, non può ritenersi mimale con ri alla quantità. Il giudice ha ritenuto altresì, con riguardo alla concessione delle
attenuanti generiche, che un’eventuale ulteriore diminuzione della pena avrebbe pr sanzione di qualsivoglia efficacia dissuasiva e specialpreventiva.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023
Il Presidente