Ricorso Inammissibile Stupefacenti: Quando le Prove Non Si Discutono
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un appello non può limitarsi a una generica contestazione dei fatti già valutati dai giudici di merito. Il caso in esame, che ha portato a una dichiarazione di ricorso inammissibile stupefacenti, dimostra come la solidità e la convergenza delle prove rendano quasi impossibile ribaltare una condanna in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per detenzione di sostanze stupefacenti. La condanna si basava su un solido impianto probatorio. Gli inquirenti avevano utilizzato una serie di strumenti investigativi che, insieme, creavano un quadro accusatorio difficilmente contestabile:
*   Rilievi GPS: I dati di localizzazione dimostravano la frequente presenza dell’imputato nel luogo dove era nascosta la droga.
*   Videoriprese: Le telecamere lo avevano ripreso mentre, dopo il sequestro della sostanza, cercava disperatamente la droga, manifestando frustrazione per non averla trovata.
*   Intercettazioni: Una conversazione intercettata in carcere conteneva una confessione da parte dello stesso imputato.
*   Quantitativo: Dalla sostanza sequestrata (eroina) si sarebbero potute ricavare ben 340 dosi.
Nonostante questo quadro, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, contestando la sua responsabilità, chiedendo il riconoscimento dell’ipotesi lieve del reato e lamentando un’eccessiva severità della pena.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile Stupefacenti
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si concentra sulla correttezza formale e logica del ricorso stesso e della sentenza impugnata. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato erano generici, ripetitivi e non idonei a scalfire la logicità della decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Cassazione si sofferma su tre punti principali, corrispondenti ai motivi del ricorso.
Genericità sulla Questione di Responsabilità
La Corte ha ritenuto che la contestazione sulla colpevolezza fosse del tutto generica. La difesa non aveva evidenziato vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma si era limitata a riproporre una diversa lettura dei fatti. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la valutazione dei dati GPS, delle videoriprese e della confessione fosse coerente e priva di illogicità. Di fronte a un quadro probatorio così compatto e convergente, una semplice negazione non è sufficiente per ottenere un annullamento.
Reiteratività sulla Mancata Applicazione dell’Ipotesi Lieve
Anche la richiesta di riconoscere il reato come ‘lieve’ è stata bocciata. La Corte d’Appello aveva già motivato adeguatamente il suo diniego, evidenziando l’elevato numero di dosi ricavabili (340) come un chiaro indice della capacità organizzativa e del radicamento dell’attività criminale. La Cassazione ha definito la censura ‘meramente reiterativa’, ovvero una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti correttamente nel grado precedente.
Correttezza nella Determinazione della Pena
Infine, la Corte ha respinto la critica sulla quantificazione della pena. Il giudice di merito aveva tenuto conto dei ‘numerosi precedenti anche specifici’ dell’imputato. Questi precedenti sono stati considerati un indicatore di una ‘elevata capacità a delinquere’, giustificando una pena che, seppur superiore al minimo edittale, era stata determinata nell’esercizio corretto del potere discrezionale del giudice.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve individuare vizi di legge o errori logici manifesti nella sentenza impugnata, non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi. In secondo luogo, la presenza di prove multiple e convergenti (tecnologiche, visive e confessorie) crea una ‘fortezza’ probatoria che rende la condanna estremamente solida. Infine, il passato criminale di un imputato ha un peso significativo non solo sulla valutazione della sua attendibilità, ma anche sulla determinazione finale della sanzione penale.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e meramente ripetitivi. La difesa non ha evidenziato specifici vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma si è limitata a contestare in fatto la valutazione delle prove già correttamente esaminata nei precedenti gradi di giudizio.
Quali prove sono state considerate decisive per confermare la condanna?
Le prove decisive sono state la loro convergenza: i dati dei rilievi GPS che documentavano la frequentazione del luogo da parte del ricorrente, le videoriprese che lo mostravano cercare la sostanza dopo il sequestro, e una conversazione confessoria intercettata in carcere.
Perché non è stata riconosciuta l’ipotesi di reato lieve?
L’ipotesi di reato lieve è stata esclusa a causa della capacità organizzativa e del radicamento dell’attività criminale. Questi elementi sono stati desunti, in particolare, dall’elevato numero di dosi di eroina che si sarebbero potute ricavare dalla sostanza sequestrata, quantificate in 340.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34097  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto in fatto nel censurare, con il primo motivo, l’affermazione di responsabilità con riferimento alla attribuzione della sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente rispetto alla non illogica valorizzazione de, datv costituitQ, dai rilievi GPS, che documentavano la frequentazione del fondo da parte del ricorrente, dalle videoriprese che lo vedevano ricercare in loco lo stupefacente dopo il sequestro, palesando la IDZI disperazione per il mancato ritrovamento e, infine / dalla conversazione confessoria intercettata in carcere dello stesso ricorrente.
Ritenuto che meramente reiterativa è la censura sull’esclusione della ipotesi lieve giustificata dalla sentenza impugnata i che ha considerato, secondo un corretto complessivo esame, la capacità organizzativa e il radicamento dell’attività delittuosa espressa dai convergenti indici in fatto, tra i quali l’elevato numero di dosi di eroina ricavabili (340);
Ritenuto che, quanto alla determinazione della pena, generica è la censura in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che ha considerato, in base ai numerosi precedenti anche specifici, l’indice costituito dalla elevata capacità a delinquere dell’imputato rispetto al minimo discostamento da”- minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025