Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Condanna per Stupefacenti
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi in materia penale, specificando i criteri che portano a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Il caso riguarda un individuo condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il cui tentativo di contestare la sentenza di secondo grado si è scontrato con la rigorosa analisi della Suprema Corte. Analizziamo i punti chiave della decisione per comprendere meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato dalla Corte d’Appello per violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti. La condanna si basava sulla detenzione di otto dosi di crack, considerate pronte per la vendita, e sulla cessione già avvenuta di altre tre dosi. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, articolandolo su tre distinti motivi: un’errata motivazione sulla sua responsabilità, la mancata concessione di un’attenuante e un’inadeguata determinazione della pena.
Analisi dei Motivi e del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta di inammissibilità per tutti.
Primo Motivo: Manifesta Infondatezza della Censura
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione che lo dichiarava responsabile. La Suprema Corte ha respinto questa doglianza, definendola manifestamente infondata. In primo luogo, ha evidenziato che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto la sussistenza di un vincolo di continuazione tra la detenzione e la cessione della droga, considerandole parte di un’unica azione criminosa. Inoltre, la Corte ha sottolineato la carenza di ‘interesse ad impugnare’, un requisito fondamentale per poter contestare una decisione giudiziaria.
Secondo Motivo: Esclusione dell’Attenuante della Speciale Tenuità
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4 c.p., legata alla speciale tenuità del danno e del lucro. La Cassazione ha dichiarato anche questo motivo inammissibile, ribadendo un principio consolidato: per applicare tale attenuante, è necessario che sia il profitto (conseguito o perseguito) sia il danno causato dal reato siano di entità particolarmente lieve. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’attenuante basandosi sull’abitualità del comportamento dell’imputato, che deteneva dosi già pronte per una cessione immediata e ripetuta, prefiggendosi quindi un lucro non qualificabile come di ‘speciale tenuità’.
Terzo Motivo: Genericità sulla Commisurazione della Pena
Infine, la contestazione relativa alla quantificazione della pena (un anno e quattro mesi di reclusione) è stata giudicata inammissibile per la sua genericità e manifesta infondatezza. La Corte ha stabilito che la sentenza d’appello aveva adeguatamente motivato la scelta sanzionatoria, applicando in modo corretto e rispettoso i criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale. L’obbligo di motivazione del giudice di merito è adempiuto quando vengono indicati gli elementi rilevanti che hanno guidato la determinazione della pena.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi procedurali e sostanziali ben definiti. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per un’impugnazione che non supera un vaglio preliminare di ammissibilità. In questo caso, i motivi sono stati giudicati o meramente riproduttivi di censure già respinte, o privi di fondamento giuridico, o formulati in modo troppo vago per essere presi in considerazione. La Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare il merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. L’abitualità della condotta, come evidenziato dai giudici di merito, è stata l’elemento chiave per escludere la lieve entità del fatto e, di conseguenza, l’applicazione delle attenuanti invocate.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di presentare ricorsi per cassazione che siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati. Impugnazioni generiche o che tentano di ottenere un nuovo giudizio sui fatti sono destinate a essere respinte, con conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nel valutare i presupposti per l’applicazione delle attenuanti e nel pretendere motivazioni chiare e complete da parte dei giudici di merito.
Quando un motivo di ricorso in Cassazione è considerato manifestamente infondato o generico?
Un motivo di ricorso è manifestamente infondato quando le argomentazioni sono palesemente errate o non pertinenti rispetto alla legge. È generico quando non indica in modo specifico e chiaro quali punti della decisione impugnata si contestano e per quali ragioni giuridiche, limitandosi a una critica vaga.
Perché l’attenuante della speciale tenuità del lucro non è stata applicata in questo caso di spaccio?
L’attenuante non è stata applicata perché, secondo la Corte, l’abitualità del comportamento dell’imputato (che deteneva diverse dosi già pronte per la vendita) dimostrava che non si prefiggeva un lucro di ‘speciale tenuità’. Per questa attenuante, è necessario che sia il profitto che il danno siano di entità particolarmente lieve, requisito non soddisfatto nel caso di specie.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamina il merito del ricorso. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1585 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1585 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 20/07/1988
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di rierso di NOME COGNOME che contesta la correttezza della motivazione postMase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 , meramente riproduttivo della stessa censura già devoluta e disattesa dal giudice territoriale ) è manifestamente infondato poiché non solo correttamente è stata ritenuta la continuazione tra la detenzione di sostanza stupefacente (8 dosi di crak) e di cessione di altre tre dosi (cfr. pag. 2), ma soprattutto perché il giudice territoriale ha considerato il fatto quale unica azione, sicchè difetta anche l’interesse ad impugnare.
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l’esclusione della circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. è inammissibile poiché è sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro (conseguendo o conseguito) e dell’evento dannoso o pericoloso del reato (da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269032). Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell’offesa e dell’entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l’attenuante comune.
Nel caso in esame, la Corte d’appello ha escluso l’applicazione dell’invocata attenuante sul rilievo, secondo quanto accertato in punto di fatto, dell’abitualità del comportamento. Di fatti l’imputato deteneva un numero di dosi già pronte per l’immediata cessione di volta in volta effettuata, sicchè non si prefiggeva un lucro di speciale tenuità.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione in punto trattamento sanzionatorio (anni uno e mesi quattro di reclusione) è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza avendo la Corte d’appello determinato la pena inflitta attraverso un procedimento di commisurazione della pena corretto e rispettoso dei criteri di cui all’art. 133 cod.proc.pen. e congruamente motivato sotto tutti i profili, dovendosi ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, COGNOME e altri, Rv. 258410).
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. GLYPH
Così deciso in Roma, il 06/12/2024
yi
Il Consig GLYPH ensore GLYPH
Il Presidente