Ricorso inammissibile stupefacenti: i rischi della difesa ripetitiva
Nel panorama del diritto penale, presentare un ricorso inammissibile stupefacenti può comportare conseguenze non solo giuridiche ma anche economiche rilevanti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un cittadino condannato per reati legati al traffico di sostanze proibite, il quale ha tentato invano di ottenere una riduzione della pena attraverso il riconoscimento della lieve entità del fatto.
Il caso e la richiesta di attenuazione della pena
La vicenda trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato aveva basato l’impugnazione sulla necessità di riqualificare la condotta ai sensi dell’articolo 73, comma 5, della normativa sugli stupefacenti. Secondo i legali, le circostanze del reato avrebbero dovuto giustificare una pena più mite. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che tali argomentazioni erano la semplice ripetizione di quanto già espresso nei precedenti gradi di giudizio, senza apportare nuovi elementi critici o rilevare errori di diritto reali.
Conseguenze di un ricorso inammissibile stupefacenti
Quando un atto di impugnazione si limita a riprodurre censure già vagliate e respinte con motivazioni corrette dai giudici territoriali, viene dichiarato inammissibile. In questo caso, la Corte non entra nel merito della questione, ma sancisce la definitività della condanna. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma consistente in favore della Cassa delle Ammende, poiché l’inammissibilità è stata causata da un comportamento processuale colpevole.
Le motivazioni
Le motivazioni della decisione si fondano sul principio di specificità del ricorso. I giudici hanno chiarito che la Corte d’Appello aveva già analizzato e respinto in modo logico e giuridicamente solido la richiesta di riqualificazione del reato. Poiché il ricorso non ha evidenziato vizi di legittimità nella sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre le stesse lamentele già discusse, l’atto è stato giudicato privo della necessaria sostanza giuridica. La giurisprudenza costituzionale citata conferma che, in assenza di motivi validi, la sanzione pecuniaria è una conseguenza automatica della negligenza nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, mettendo fine alla vicenda giudiziaria con la conferma della sentenza della Corte territoriale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende, oltre alle spese del giudizio. Questo provvedimento ricorda che il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito, ma uno strumento di controllo della legalità che richiede argomentazioni specifiche e non meramente ripetitive.
Cosa succede se il ricorso ripropone motivi già esaminati in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile in quanto considerato meramente riproduttivo di censure già risolte. Questo comporta la definitività della sentenza impugnata e sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
Chi è tenuto a pagare la somma alla Cassa delle Ammende?
Il ricorrente che presenta un ricorso inammissibile è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, solitamente quantificata tra mille e tremila euro.
È possibile ottenere la lieve entità se il fatto è già stato valutato dai giudici?
Se i giudici di merito hanno già motivato correttamente il diniego della lieve entità, la Cassazione non può riesaminare i fatti a meno che non si dimostri un errore logico o giuridico evidente nella motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9344 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9344 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
lette le conclusioni presentate dal difensore, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’assegnazione del ricorso alla Sezione competente in via ordinaria e l’annullamento dell sentenza impugnata;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell’ar comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 20 febbraio 2026.