Ricorso inammissibile: quando la ripetizione dei motivi blocca la Cassazione
Presentare un ricorso inammissibile dinanzi alla Suprema Corte non è solo un tentativo vano, ma può comportare pesanti conseguenze economiche. Spesso, i ricorrenti tendono a riproporre le medesime lamentele già discusse nei gradi precedenti, ignorando che la Cassazione richiede motivi specifici e nuovi che colpiscano direttamente la logica della sentenza di appello.
Il caso in esame
La vicenda riguarda un imputato che ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, focalizzando la propria difesa esclusivamente sul trattamento sanzionatorio ricevuto. Tuttavia, il ricorso non ha introdotto elementi di novità, limitandosi a replicare le stesse critiche già ampiamente analizzate e respinte dai giudici di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno rilevato che il motivo di ricorso era meramente riproduttivo. Quando una censura è già stata vagliata con motivazione adeguata e non illogica dal giudice di merito, la sua riproposizione acritica in Cassazione rende il ricorso inammissibile. La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse già risposto correttamente a ogni dubbio sollevato dalla difesa.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla natura del giudizio di legittimità. Il ricorso per Cassazione non può essere una “terza istanza” di merito dove si richiede una nuova valutazione dei fatti. Se il ricorrente si limita a copiare e incollare le doglianze già espresse in appello, senza contestare specificamente i passaggi logici della sentenza di secondo grado, l’impugnazione manca di specificità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già giustificato il trattamento sanzionatorio in modo logico e coerente, rendendo superfluo e infondato ogni ulteriore riesame.
Le conclusioni
L’esito del giudizio ha comportato non solo il rigetto delle istanze difensive, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata applicata una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Tale condanna deriva dalla colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità, come stabilito dalla giurisprudenza costituzionale. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra il merito della causa e i vizi di legittimità.
Cosa succede se il ricorso riproduce motivi già respinti in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione richiede la contestazione specifica dei passaggi logici della sentenza impugnata e non una semplice ripetizione di tesi già esaminate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può variare in base alla gravità della colpa.
Si può contestare la misura della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha omesso di motivare la scelta della sanzione o ha seguito un ragionamento manifestamente illogico o contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50613 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo de medesimo profilo di censura sul trattamento sanzionatorio già adeguatamente vagliato e disatteso con motivazione adeguata e non illogica dalla sentenza impugnata (si veda pagina 4);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023.