Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39622 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39622 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a AGRIGENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 16/09/2022 della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza in data25/02/2021 delTribunale di Torino, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina.
Deduce: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n 4, cod.pen. e alla recidiva, con riferimento anche al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile perché meramente reiterativo dei medesimi motivi affrontati e risolti dal giudice dell’appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto espressi in relazione ai temi esposti con tutti i motivi di ricorso.
A tale riguardo, questa Corte ha costantemente chiarito che “È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16/05/2023 Il Consigliere Estensore
Il Presidente