Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Blocca la Prescrizione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: gli effetti di un ricorso inammissibile sulla dichiarazione di prescrizione del reato. La decisione stabilisce un principio fondamentale: se l’impugnazione è viziata sin dall’origine, non può essere utilizzata per ‘guadagnare tempo’ e ottenere l’estinzione del reato. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, commesso nel 2017. La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, pur riqualificando il fatto come di lieve entità (ai sensi dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti) ed escludendo una circostanza aggravante.
Contro questa sentenza, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, basando l’impugnazione su tre motivi principali: una presunta indeterminatezza del capo di imputazione, una critica al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, e infine, la richiesta di declaratoria di prescrizione del reato.
I Motivi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha rigettato l’impugnazione dichiarandola inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su una valutazione critica di ciascun motivo di ricorso proposto:
1. Primo motivo (novità della censura): La Corte ha osservato che la doglianza relativa al capo di imputazione non era mai stata sollevata nel precedente grado di giudizio (l’appello). In procedura penale, non è possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi che si sarebbero dovuti proporre prima. Inoltre, il fatto contestato (la detenzione) era chiaramente descritto nell’imputazione.
2. Secondo motivo (genericità): La critica sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata generica. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e completa su questi punti, e il ricorrente non aveva mosso contestazioni specifiche e puntuali a tale ragionamento, limitandosi a una critica astratta.
3. Terzo motivo (manifesta infondatezza): Questo è il punto centrale della decisione. La difesa sosteneva che il reato fosse ormai prescritto. Tuttavia, la Corte ha ribadito un principio consolidato: un ricorso inammissibile non consente di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Cassazione è lineare e rigorosa. L’inammissibilità del ricorso determina la formazione del cosiddetto ‘giudicato’, ovvero la definitività della sentenza impugnata, alla data della sua pronuncia (in questo caso, quella della Corte d’Appello). Poiché al momento della sentenza di secondo grado (09/05/2024) il reato non era ancora prescritto, la successiva maturazione del termine non può essere presa in considerazione.
In altre parole, un’impugnazione che manca dei requisiti minimi di legge è come se non fosse mai stata proposta. Di conseguenza, non può produrre alcun effetto positivo per il ricorrente, inclusa la possibilità di beneficiare del tempo trascorso durante il giudizio di legittimità per far maturare la prescrizione. Questa regola, sancita dall’articolo 616 del codice di procedura penale, mira a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a garantire la stabilità delle decisioni giudiziarie.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chi opera nel diritto penale: la qualità e la fondatezza di un’impugnazione sono essenziali. Presentare un ricorso palesemente infondato, generico o basato su motivi non consentiti non solo porta a una sicura dichiarazione di inammissibilità, ma preclude anche la possibilità di far valere cause di estinzione del reato come la prescrizione. La decisione della Cassazione, quindi, non solo condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ma cristallizza la sua condanna, rendendola definitiva e impedendo ulteriori vie di fuga basate sul mero decorso del tempo.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’impugnazione viene respinta senza che la Corte esamini il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È possibile ottenere la dichiarazione di prescrizione se il termine matura dopo la sentenza d’appello?
No. Secondo questa ordinanza, se il ricorso per Cassazione è inammissibile, non si può dichiarare la prescrizione del reato maturata in un momento successivo alla data della sentenza di secondo grado. L’inammissibilità ‘cristallizza’ la situazione giuridica a quel momento.
Per quali ragioni un ricorso può essere considerato inammissibile?
Un ricorso può essere inammissibile per varie ragioni, come evidenziato nel caso di specie: perché vengono proposti motivi non sollevati nei precedenti gradi di giudizio (motivi nuovi), perché le censure sono generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, o perché i motivi sono manifestamente infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35465 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il solo delitto di detenzione di stupefacenti del 27/3/2017, riqualificandolo ai sensi d 73, comma 5, con esclusione anche della circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 30 del 1990.
Il ricorso è inammissibile.
2.1. Il primo motivo non risulta proposto con l’atto di appello, come risulta anche pagina cinque della sentenza impugnata, e comunque la condotta di detenzione contestata all’imputato risulta espressamente dal capo di imputazione.
2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circosta attenuanti generiche è generico e ad esso la Corte di appello ha fornito congrua e completa argomentazione a pag. 5, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto.
2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di ricor inammissibile, la prescrizione del reato non può essere dichiarata allorchè, come nella speci essa sia maturata successivamente alla sentenza di secondo grado emessa il 09/05/2024.
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità dei ricorsOcon le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inarnmissibilf i ricorsDe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
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La Presidente