Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43896 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43896 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecc riforma0-parzialmente, assolvendo l’imputato da altro reato, e confermava l pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle pro alla affermazione di colpevolezza, in particolare con riferimento alla sussiste dell’elemento psicologico;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formul doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese c corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), ch ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione a rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 13/10/2023