Ricorso inammissibile: quando la genericità blocca la Cassazione
In ambito penale, la precisione tecnica non è un optional ma un requisito fondamentale per l’accesso alla giustizia di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo preclude la possibilità di una riforma della sentenza, ma espone il ricorrente a pesanti sanzioni pecuniarie. Il caso analizzato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 41208/2023 mette in luce l’importanza della specificità dei motivi di impugnazione.
I fatti di causa e il reato di furto aggravato
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di furto, aggravato dalla violenza sulle cose, come previsto dagli articoli 624 e 625 n. 2 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza di primo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte. L’oggetto della contestazione riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo dalla difesa.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno esaminato il motivo di ricorso, rilevandone l’estrema genericità. Il ricorrente si è limitato a definire la pena come eccessiva in modo apodittico, ovvero senza fornire argomentazioni logiche o giuridiche a supporto di tale tesi. Soprattutto, la difesa non ha operato alcun confronto critico con la motivazione resa dai giudici di secondo grado, che avevano già ampiamente giustificato il calcolo della pena.
Il principio di specificità del ricorso inammissibile
La giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalle Sezioni Unite, stabilisce che il ricorso per Cassazione deve essere articolato in modo da confutare puntualmente le ragioni della decisione impugnata. Se il motivo di ricorso ignora le motivazioni della sentenza di merito, si verifica un difetto di correlazione che rende il ricorso inammissibile.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando che la censura mossa dall’imputato era priva della necessaria specificità estrinseca. Non basta lamentarsi di una pena elevata; è necessario dimostrare dove il giudice di merito abbia errato nell’applicazione dei criteri di determinazione della sanzione. La mancanza di questo confronto dialettico impedisce alla Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità, portando inevitabilmente alla chiusura del processo senza un esame nel merito.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, in linea con la normativa vigente volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ricorda che la difesa in Cassazione richiede un rigore argomentativo che non può essere sostituito da semplici affermazioni di principio.
Cosa rende un ricorso per Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi sono generici, non specifici o non si confrontano direttamente con le ragioni espresse nella sentenza che si intende impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso respinto?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente può essere condannato a versare una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile.
Si può contestare solo l’entità della pena in Cassazione?
Sì, ma la contestazione deve essere specifica e dimostrare un errore logico o giuridico nella motivazione del giudice, non può limitarsi a una generica lamentela sull’eccessività.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41208 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41208 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 624 cod.pen., aggravato ex art. 625 n. 2 cod.pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso censura, in maniera apodittica e generica, l’eccessività del trattamento sanzionatorio, senza confrontarsi in alcun modo con la motivazione a tal fine resa dalla decisione della Corte territoriale (pag. 2): ne deriva l’inammissibilità della censura perché priva della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/09/2023