Ricorso inammissibile: la Cassazione punisce i motivi generici
Nel sistema giudiziario italiano, presentare un ricorso inammissibile può comportare conseguenze gravose non solo sotto il profilo penale, ma anche economico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro cui un’impugnazione può essere considerata valida, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di doglianza.
Il caso di furto aggravato
La vicenda trae origine da una condanna per furto aggravato emessa in sede di appello. L’imputato, nel tentativo di ribaltare il verdetto, si è rivolto alla Suprema Corte lamentando un vizio di motivazione. Tuttavia, la strategia difensiva si è rivelata inefficace a causa della natura superficiale delle contestazioni mosse alla sentenza impugnata.
Analisi del ricorso inammissibile
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione della qualità dell’atto di ricorso. La Cassazione ha evidenziato come l’unico motivo addotto fosse privo di un reale confronto argomentativo. In ambito penale, non è sufficiente affermare che una sentenza sia mal motivata; è necessario indicare con precisione quali passaggi logici siano errati e perché.
Le conseguenze della genericità
Quando un ricorso viene giudicato generico, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione. L’inammissibilità chiude definitivamente il caso, rendendo la condanna irrevocabile. Oltre alla conferma della pena, il ricorrente subisce una sanzione pecuniaria accessoria, volta a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario per finalità puramente dilatorie.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sul rilievo che il motivo di ricorso si esauriva in mere affermazioni astratte. I giudici hanno riscontrato una totale assenza di correlazione tra le critiche sollevate dal ricorrente e le ragioni specifiche poste a base della condanna nella sentenza di appello. Tale carenza strutturale rende l’atto inidoneo a sollecitare il controllo di legittimità, configurando la causa di inammissibilità prevista dal codice di procedura penale.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto di rigorosi criteri di specificità. La condanna al pagamento di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali, funge da monito contro la presentazione di ricorsi privi di fondamento tecnico. Per evitare che un’impugnazione si trasformi in un ulteriore danno economico, è essenziale che ogni motivo sia supportato da un’analisi critica e puntuale del provvedimento che si intende contestare.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non contesta in modo specifico i punti della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni astratte senza un reale confronto con le motivazioni del giudice precedente.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata determinata in tremila euro.
Cosa si intende per confronto argomentativo nel ricorso per Cassazione?
Si tratta dell’obbligo per il ricorrente di confutare analiticamente le ragioni logiche e giuridiche espresse nella sentenza impugnata, dimostrando dove risieda l’errore del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42019 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42019 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME]COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 624, 625, nn. 2 e 7, cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023