Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45264 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45264 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NOVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
AFeTi ,
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13 dicembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Novara in ordine a due distinte fattispecie di reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e non indica ragioni di diritto e dati di fatto che sorreggano la richiesta.
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023