Ricorso inammissibile: quando la Cassazione chiude la porta
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel processo penale, segnando la fine del percorso giudiziario per l’imputato. La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i paletti rigorosi che un ricorso deve superare per essere esaminato nel merito. L’ordinanza analizza un caso di appropriazione indebita, offrendo spunti preziosi sulla specificità dei motivi di ricorso e sul corretto calcolo della prescrizione, due temi centrali nella pratica forense.
L’Analisi del Caso: Un Ricorso Contro una Condanna per Appropriazione Indebita
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che aveva confermato una condanna per il reato di appropriazione indebita. La difesa dell’imputato sollevava principalmente due questioni: la prima contestava la valutazione delle prove e la motivazione della sentenza di condanna, mentre la seconda eccepiva l’avvenuta prescrizione del reato.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro di diritto sostanziale.
Il Primo Motivo: Mancanza di Specificità
La Corte ha ritenuto il primo motivo del tutto generico. L’imputato, contestando la valutazione del materiale probatorio e l’utilizzo della documentazione contabile, non ha indicato specifici errori di diritto commessi dai giudici di merito. Al contrario, ha tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti e un diverso apprezzamento delle prove. Questo approccio è inammissibile nel giudizio di legittimità, il cui scopo non è rivedere i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso, per essere ammissibile, deve dialogare criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziando vizi specifici e non limitandosi a una generica lamentela.
Il Secondo Motivo: Errore sul Calcolo della Prescrizione
Anche il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato manifestamente infondato. La difesa sosteneva che fosse decorso il termine di sei anni. La Cassazione ha corretto questa impostazione, chiarendo che il termine di prescrizione per l’appropriazione indebita doveva essere calcolato diversamente. In presenza di plurimi atti interruttivi del processo, il termine massimo non è quello ordinario (sei anni), ma quello esteso a sette anni e sei mesi. Inoltre, la Corte ha sottolineato come la presenza di una recidiva reiterata e specifica aumentasse ulteriormente tale termine, rendendo l’eccezione del ricorrente palesemente errata.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile
Le motivazioni dell’ordinanza ribadiscono principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, la specificità del ricorso per cassazione non è un mero formalismo, ma una garanzia di serietà dell’impugnazione. L’appellante deve individuare con precisione il vizio di legge e il suo impatto sulla decisione, senza trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito. In secondo luogo, il calcolo della prescrizione è una questione di diritto che non ammette approssimazioni. Occorre tenere conto di tutte le variabili normative, inclusi gli effetti degli atti interruttivi e delle circostanze aggravanti come la recidiva, che possono estendere significativamente i tempi necessari per l’estinzione del reato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi tecnica rigorosa e puntuale. Proporre motivi generici o basati su calcoli giuridici errati conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Per i professionisti del diritto, questa ordinanza sottolinea l’importanza di concentrare l’atto di impugnazione su vizi di legittimità concreti e ben argomentati, evitando di riproporre questioni di fatto già decise nei gradi di merito. Per l’imputato, significa che le possibilità di successo in Cassazione dipendono esclusivamente dalla presenza di reali errori di diritto nella sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità?
Il ricorso è stato ritenuto privo di concreta specificità perché tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti diversa da quella del giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Inoltre, non si correlava adeguatamente con le complesse argomentazioni della decisione impugnata.
Qual è stato l’errore nel calcolo della prescrizione commesso dal ricorrente?
Il ricorrente ha erroneamente invocato il termine di prescrizione ordinario di sei anni. La Corte ha chiarito che, a causa di plurimi atti interruttivi, si applicava il termine massimo di sette anni e sei mesi, e che tale termine era ulteriormente aumentato a causa della recidiva reiterata e specifica contestata all’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4957 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4957 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a ROMA il 19/06/1967
avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l’errata valutazione del materiale probatorio, l’inutilizzabilità della documentazione contabile e la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del giudizio di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, ma anche per la sua mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
invero il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione all’intervenuta prescrizione del delitto di cui all’art. 646 c.p. (la cui consumazione è indicata al novembre 2017) è manifestamente infondato, in quanto adduce quale termine di prescrizione quello di anni sei che, invece, corrisponde al termine ordinario ex art. 157 cod. pen. e non a quello massimo di anni sette e mesi sei ex artt. 157 e 161, ult. comma cod. pen., in presenza di plurimi atti interruttivi ex art. 160 cod. pen., stabilito per il delitto di appropriazione indebita; inoltre, non tiene conto della ritenuta recidiva reiterata e specifica in forza della quale il termine di prescrizione è financo maggiore;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024