Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22137 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22137 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POLICORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato, è privo di concreta specificità e manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente, senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere della prova e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713, in motivazione);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente interpretato e applicato la legge, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della continuazione cosiddetta “esterna”, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 4 e 5 della motivazione);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 aprile 2024.