Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel complesso mondo del diritto processuale penale, l’atto di impugnazione di una sentenza è un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma anche una conferma della condanna con l’aggiunta di ulteriori spese. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti essenziali che un ricorso deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità, con particolare attenzione al principio di specificità.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello di Napoli a carico di un imputato per i reati di furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. Non ritenendo giusta la decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 133 del codice penale, che disciplina il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena. La critica si concentrava, in particolare, sulle modalità di riconoscimento fotografico e personale effettuate dalla persona offesa.
Il Ricorso Inammissibile e la sua Genericità
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come “generico”. Questa genericità è stata ravvisata sotto un duplice profilo, che costituisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto.
Mancanza dei Requisiti Formali
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato indeterminato perché privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Questa norma impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a formulare una censura senza indicare gli elementi concreti su cui si basava, impedendo di fatto al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Omesso Confronto con la Sentenza Impugnata
In secondo luogo, la Cassazione ha evidenziato come il ricorso omettesse completamente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva già risposto alle doglianze difensive in modo logico e coerente, aderendo a consolidati orientamenti giurisprudenziali. Un ricorso efficace non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve, al contrario, smontarle punto per punto, dimostrandone l’erroneità. Limitarsi a riproporre le stesse lamentele senza dialogare con la decisione che si intende criticare equivale a un’impugnazione sterile e, come in questo caso, inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ribadito che il giudice dell’impugnazione non può essere messo nella condizione di dover ricercare autonomamente gli elementi a sostegno della critica. L’atto di ricorso deve essere autosufficiente, contenendo tutti gli elementi necessari per una valutazione immediata. La motivazione della Corte di Cassazione è chiara: la funzione del ricorso non è quella di provocare un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un motivo generico, che non indica specificamente il vizio e non si confronta con le ragioni del giudice a quo, tradisce questa funzione e deve essere sanzionato con l’inammissibilità.
Le Conclusioni: L’Onere di Specificità nel Processo Penale
L’ordinanza in esame è un monito importante sull’onere di specificità che grava sulla parte che impugna. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto a una sentenza di condanna. È indispensabile articolare critiche precise, dettagliate e pertinenti, che si confrontino direttamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato. In assenza di tale rigore, il ricorso si risolve in un esito negativo certo, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero non soddisfa i requisiti formali previsti dalla legge (come quelli dell’art. 581 c.p.p.) e non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che la critica mossa alla sentenza è vaga, indeterminata e non indica gli elementi di fatto e di diritto specifici che la supportano. In pratica, non consente al giudice di comprendere chiaramente quale sia l’errore contestato e perché la decisione precedente sarebbe sbagliata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14180 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14180 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli di condanna per i reati di cui agli artt. 624 bis, 61 n. 7 e 337 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico di ricorso – con cui il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen., con specifico riferimento al riconoscimento fotografico e alla ricognizione personale effettuati a carico dell’imputato dalla persona offesa – è generico, sia per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di un motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; sia perché omette di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha correttamente replicato alle doglianze difensive, orientandosi in piena aderenza con consolidati orientamenti giurisprudenziali, puntualmente richiamati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024.