Ricorso Inammissibile Spaccio: la Cassazione Ribadisce i Limiti del Giudizio di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile spaccio presentato da un imputato, condannato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, poiché i motivi del ricorso miravano a una riconsiderazione delle prove già valutate nei gradi precedenti. Questa decisione offre uno spunto fondamentale per comprendere i confini invalicabili tra il giudizio di fatto e quello di diritto.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato dalla Corte d’Appello per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, ovvero la fattispecie di spaccio di lieve entità. La condanna si basava sul ritrovamento di 14 involucri di cocaina, parte dei quali occultati nei calzini dell’imputato e parte rinvenuti all’esterno della sua abitazione, su una scala antincendio.
Le forze dell’ordine, durante un servizio di osservazione, avevano notato l’imputato, già sottoposto a sorveglianza speciale, uscire di casa in orario non consentito e dirigersi verso una porta di emergenza, luogo dove successivamente è stata trovata la sostanza. Nell’area condominiale sono stati rinvenuti anche involucri confezionati con lo stesso materiale e ritagli circolari compatibili con il confezionamento delle dosi, elementi che hanno ulteriormente aggravato il quadro probatorio.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Cassazione
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomentazioni principali:
1. Insussistenza della finalità di spaccio: Sosteneva che non vi fosse prova che la sostanza fosse destinata alla cessione a terzi, lasciando intendere la tesi dell’uso personale.
2. Violazione dell’art. 81 c.p.: Chiedeva il riconoscimento del ‘reato continuato’, ovvero di un’unica deliberazione criminosa che legasse diversi illeciti.
La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato come entrambe le censure non rientrassero tra quelle ammissibili in sede di legittimità. L’imputato, infatti, non contestava una errata applicazione della legge, ma proponeva una lettura alternativa e più favorevole delle prove, chiedendo di fatto ai giudici di ‘rivedere il film’ del processo. Questo tipo di richiesta è preclusa alla Suprema Corte, il cui compito è solo quello di verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Corte sul ricorso inammissibile spaccio
La Corte ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello immune da vizi logici o giuridici. I giudici di merito avevano correttamente inferito la finalità di spaccio da una serie di indizi gravi, precisi e concordanti:
* Il quantitativo: 14 involucri sono stati ritenuti eccessivi per un uso puramente personale.
* Il confezionamento: La suddivisione in dosi è un chiaro indicatore della destinazione alla vendita.
* Le circostanze del ritrovamento: L’occultamento della sostanza in più punti (sulla persona e all’esterno) e il ritrovamento di materiale per il confezionamento.
* L’assenza di prove contrarie: La difesa non aveva fornito elementi a sostegno della tesi dell’uso personale, come ad esempio la prova di una condizione di tossicodipendenza.
Anche riguardo al secondo motivo, la Corte ha sottolineato come la valutazione sull’unitarietà del disegno criminoso sia una questione di merito. I giudici d’appello avevano logicamente escluso tale ipotesi, evidenziando come il consistente lasso temporale tra i reati e le risultanze del casellario giudiziale dell’imputato delineassero piuttosto un quadro di ‘abitualità criminosa’ e uno ‘stile di vita’ dedito all’illegalità, anziché un singolo programma delinquenziale.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Conseguenze
La decisione in commento è un chiaro monito: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Quando la motivazione della sentenza d’appello è completa, logica e non contraddittoria, il tentativo di proporre una diversa interpretazione delle prove si traduce inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità.
Questa pronuncia comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, a dimostrazione delle conseguenze negative di un ricorso presentato al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le sue argomentazioni non contestavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale giudica solo la legittimità della decisione.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale?
I giudici hanno basato la loro convinzione su una serie di indizi convergenti: il quantitativo di stupefacente (14 involucri di cocaina), la sua suddivisione in dosi, il rinvenimento di materiale per il confezionamento, il comportamento dell’imputato osservato dalla polizia e l’assenza di prove che dimostrassero una sua condizione di tossicodipendenza.
Cosa succede economicamente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16269 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, quale la Corte di appello di Roma lo ha condanNOME per il reato di cui all’art. 73, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con il primo e il secondo motivo di ricorso, viol legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, non prova che la sostanza detenuta era destinata alla cessione a terzi; con il terzo moti violazione dell’art. 81 cod. pen.
Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territ sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una nuova let stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una va in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglian non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investe di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione de merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico se giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha sussistenza della finalità di spaccio dell’intero quantitativo di droga sequestra involucri di stupefacente del tipo cocaina, comprensivo anche della cocaina rinvenuta al dell’abitazione del prevenuto e nella scala antincendio e di quella detenuta nei calzin gli agenti di polizia durante un servizio di osservazione svolto nei confronti del avevano osservato che egli usciva dall’abitazione in orario non consentito benché sottop misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che aveva ragg corridoio e la porta di emergenza nei pressi della quale è stato rinvenuta l stupefacente, luogo in cui era stato visto anche collocare qualcosa. Nell’area condomin l’imputato si era avviciNOME sono stati rinvenuti involucri confezionati con bustine ugua adoperate per le quantità occultate sulla sua persona, nonché ulteriore materi confezionamento dello stupefacente costituito da ritagli circolari del medesimo tipo. Il quo ha quindi ritenuto non credibile la tesi dell’uso personale dello stupefacente confezioNOME e suddiviso in dosi, tenuto conto dall’assenza di prove in ordine alla con tossicodipendente e della condizione economica. Dalle cadenze motivazionali della sen d’appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, aven di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla d attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessu censurabile sotto il profilo della correttezza logica, e sulla base di apprezzamenti qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindaca sede. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Anche la terza doglianza esula dal numerus clausus delle censure deducibili in legittimità, ricadendo la tematica inerente all’unitarietà del disegno criminoso e alla d l di quest’ultimo ab origine, sul terreno del merito. Nel caso in esame il giudic evidenziato come il consistente lasso temporale intercorso tra i due illeciti induca
con certezza che i delitti in oggetto possano dirsi connotati da un’unitarietà della de criminosa ovvero da identità della spinta a delinquere, tanto da costituire parte integr unico programma criminoso, deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali. Il giudice altresì aggiunto che le risultanze del casellario giudiziale denotano piuttosto, in cons del numero e della diversa tipologia dei reati commessi, e in difetto di contiguità cron ricorrere di un’ abitualità criminosa nell’ambito di uno stile di vita: motivazione, co del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzi rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi il ricorso’ senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibil declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente