Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Sottolinea i Criteri di Valutazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronti i ricorsi che mancano di fondamento specifico, in particolare nel contesto dei reati di spaccio di stupefacenti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito e sottolineando l’importanza di una motivazione completa nella determinazione della pena. Questo caso ribadisce che la pericolosità sociale dell’imputato, desunta da elementi concreti come i precedenti arresti, è un fattore determinante nel giustificare il trattamento sanzionatorio.
I Fatti del Processo
Un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello di Roma per spaccio di sostanze stupefacenti, ha proposto ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il trattamento sanzionatorio, ritenuto dal ricorrente non adeguatamente motivato nella sentenza di secondo grado. L’appello si basava sull’idea che la Corte d’Appello non avesse spiegato in modo esauriente le ragioni che giustificavano l’entità della pena inflitta.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: il motivo d’appello è stato ritenuto non solo “manifestamente infondato”, ma anche “affetto da genericità”. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha sollevato critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza impugnata, limitandosi a una contestazione generica che non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Pericolosità e Gravità dei Fatti
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella validazione del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza di merito conteneva una “motivazione completa ed esaustiva” riguardo alla pena. La Corte ha chiarito che la valutazione del trattamento sanzionatorio era stata correttamente argomentata sulla base della pericolosità dell’imputato. Tale pericolosità non era un concetto astratto, ma era desunta da elementi fattuali precisi:
1. La gravità dei fatti: Le circostanze specifiche del reato commesso erano state giudicate particolarmente gravi.
2. Le pendenze giudiziarie: L’imputato aveva a suo carico diversi arresti ravvicinati nel tempo, eseguiti in flagranza di reato e sempre per lo stesso titolo di reato (spaccio di stupefacenti). Questa reiterazione della condotta criminale è stata considerata un indice inequivocabile di una spiccata propensione a delinquere e, di conseguenza, di un’elevata pericolosità sociale.
La Cassazione ha quindi confermato che i giudici di merito avevano legittimamente considerato questi elementi per commisurare una pena adeguata alla personalità del reo e alla gravità del reato.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato precise conseguenze economiche per il ricorrente, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende. Questo importo è stato ritenuto equo in considerazione delle questioni sollevate. La pronuncia serve da monito: la presentazione di ricorsi generici, pretestuosi o manifestamente infondati non solo non porta ad alcun risultato utile, ma espone il ricorrente a sanzioni pecuniarie significative, confermando la funzione deflattiva di tale strumento processuale.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato generico e manifestamente infondato?
Un ricorso viene giudicato tale quando non contesta specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata e quando le motivazioni di quest’ultima sono già complete, esaustive e logicamente argomentate, rendendo la critica palesemente priva di fondamento.
Quali elementi giustificano la valutazione della pericolosità di un imputato?
La pericolosità dell’imputato può essere desunta da elementi concreti come la gravità dei fatti per cui è stato condannato e le sue pendenze giudiziarie, in particolare la presenza di plurimi e ravvicinati arresti in flagranza per lo stesso tipo di reato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma pecuniaria in favore della cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6148 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6148 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto nel ricorso è manifestamente infondato oltre che affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della pericolosità dell’imputato desunta dalla gravità dei fatti oltre che dalle pendenze giudiziarie per plurimi ravvicinati arresti eseguiti in flagranza di reato per lo stesso titolo di reato (spaccio di sostanze stupefacenti);
ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 8 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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