Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione e il Principio della Non Ripetitività
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione affronta i ricorsi basati su motivi già esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti. Il caso riguarda un ricorso inammissibile spaccio, una decisione che sottolinea l’importanza di presentare censure specifiche e giuridicamente nuove davanti alla Suprema Corte, pena la reiezione dell’appello e la condanna al pagamento delle spese.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Perugia, che condannava due soggetti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in concorso tra loro in un arco temporale di due anni. La Corte d’Appello di Perugia confermava la condanna per uno degli imputati e riformava parzialmente la pena per l’altro, riducendola a 8 mesi e 20 giorni di reclusione e 1200 euro di multa.
Contro questa decisione, il difensore degli imputati proponeva ricorso per Cassazione, lamentando principalmente tre aspetti: una presunta violazione di legge nella valutazione della responsabilità penale, la mancata applicazione dell’attenuante dello spaccio di lieve entità per uno degli imputati e un’errata determinazione della pena.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Spaccio
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. L’analisi della Suprema Corte si è concentrata sulla natura dei motivi proposti dalla difesa, evidenziandone la carenza di novità e fondatezza.
La Ripetitività dei Motivi come Causa di Inammissibilità
Il primo punto cruciale della decisione riguarda il carattere meramente ripetitivo delle censure. La Corte ha osservato come le argomentazioni sulla responsabilità penale e sulla mancata concessione dell’attenuante fossero una semplice riproposizione di quanto già discusso e correttamente respinto dalla Corte d’Appello.
I giudici di secondo grado avevano infatti basato la loro affermazione di colpevolezza su prove solide, come i risultati delle intercettazioni telefoniche e le testimonianze degli acquirenti. Allo stesso modo, avevano motivato adeguatamente il diniego dell’ipotesi di “lieve entità” dello spaccio, sottolineando:
* La reiterazione nel tempo delle condotte illecite.
* La dimensione organizzativa dell’attività di spaccio.
* L’elevata purezza della sostanza stupefacente sequestrata.
Di fronte a una motivazione così strutturata, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso non presentasse reali vizi di legittimità, ma tentasse un inammissibile riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità.
Il Potere Discrezionale del Giudice nella Dosimetria della Pena
Anche il terzo motivo, relativo alla quantificazione della pena, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della sanzione all’interno della forbice edittale (tra il minimo e il massimo previsto dalla legge) rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, circostanza non riscontrata nel caso di specie.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento rafforza un importante principio del nostro ordinamento processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Per evitare una dichiarazione di ricorso inammissibile spaccio, e in generale per qualsiasi reato, è fondamentale che i motivi di impugnazione sollevino questioni di puro diritto o evidenzino vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. La semplice riproposizione delle argomentazioni difensive già esaminate non è sufficiente. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente validi, per non incorrere non solo nella conferma della condanna, ma anche nel pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice del grado precedente (essendo meramente “reiterativo”) o quando i motivi presentati sono manifestamente infondati.
Perché non è stata riconosciuta l’ipotesi di spaccio di lieve entità?
La Corte d’Appello ha escluso l’attenuante dello spaccio di lieve entità basandosi su tre elementi specifici: la reiterazione delle condotte criminali nel tempo, la dimensione organizzativa dell’attività di spaccio e l’elevata purezza della sostanza stupefacente trovata in possesso di uno degli imputati.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa dal giudice di merito?
Generalmente no. La decisione stabilisce che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo previsti dalla legge è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare questa scelta, a meno che la motivazione a supporto sia palesemente illogica o del tutto assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4026 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4026 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 1 0 luglio 2022 la Corte d’appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa in data 1 0 dicembre 2020 dal Tribunale di Perugia nei confronti di COGNOME NOME e parzialmente riformato la medesima sentenza nei confronti di NOME NOME riducendo la pena irrogata nei confronti di quest’ultimo a mesi 8 e gg 20 di reclusione ed 1200 di multa per i reati di cui all’art. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, co in Assisi e Bastia Umbra tra gli anni 2017-2019.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, deducend violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione cli responsabilità mancata applicazione dell’ipotesi attenuata di cui al comma V art.73 comma 5 dpr 309/90 ne confronti di COGNOME NOME ed alla dosimetria della pena.
Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che d’appello aveva dato atto dei risultati delle intercettazioni e della testimonianza dell’ac dello stupefacente, per pervenire all’affermazione della penale responsabilità degli od imputati (cfr. pag. 5-7 sent. impugnata);
Atteso che anche il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, laddove i giudici di secondo grado avevano posto a base mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 la reiteraz nel tempo delle condotte e la dimensione organizzativa dell’attività di spaccio, nonché l’el purezza della sostanza stupefacente trovata in possesso dell’imputato NOME NOMEcfr. pag. 8 impugnata);
Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato per analoghe ragioni, attes che la Corte d’appello aveva specificato che la determinazione della pena tra il massimo e minimo edittale era attività rientrante nel potere discrezionale del giudice del merito;
Considerato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della pa ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore del cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14-12-23.