Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile per spaccio, ponendo fine al percorso giudiziario di un imputato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia per comprenderne le implicazioni.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal rinvenimento, nella camera da letto dell’imputato, di una quantità di sostanza stupefacente, unitamente a un bilancino di precisione e al materiale necessario per il confezionamento in dosi. L’imputato aveva tentato di difendersi sostenendo che la droga fosse destinata a un uso condiviso con il proprio figlio. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già rigettato questa tesi, ritenendola infondata.
Inoltre, l’imputato aveva cercato di giustificare la detenzione come la prosecuzione di un’attività illecita precedente, ma anche questa linea difensiva è stata giudicata strumentale e inverosimile, dato il tempo trascorso da un precedente sequestro. La difesa, quindi, si fondava su argomentazioni che i giudici di merito avevano considerato prive di riscontri oggettivi.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per la loro totale inammissibilità. I giudici hanno rilevato che le censure mosse dall’imputato non facevano altro che riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente confutate dalla Corte d’Appello. L’appello si configurava, di fatto, come una richiesta di rivalutazione delle prove e dei fatti, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione, infatti, ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su diversi punti chiave, tutti riconducibili alla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti.
Innanzitutto, la tesi dell’uso condiviso con il figlio è stata smontata dalla constatazione che tutto il materiale (droga, bilancino, occorrente per le dosi) era nella piena ed esclusiva disponibilità dell’imputato, essendo stato trovato nella sua camera da letto. Questo, unito alla quantità della sostanza, ha portato i giudici a concludere logicamente che fosse destinata allo spaccio.
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche del tutto corretta. La condotta processuale dell’imputato, che aveva accusato il figlio di una comune detenzione, è stata valutata negativamente, poiché non è stata interpretata come un gesto di collaborazione, ma come un tentativo di scaricare la responsabilità. Infine, anche la censura sulla recidiva è stata giudicata infondata, essendo stata confermata non solo sulla base dei precedenti penali, ma anche sulla base della consistenza dei fatti, che rivelavano una palese e aumentata pericolosità sociale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. Il ricorso deve evidenziare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove si traduce, quasi inevitabilmente, in una declaratoria di ricorso inammissibile per spaccio, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già respinte dalla Corte d’Appello, e miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Su quali basi è stata respinta la tesi dell’uso condiviso della droga con il figlio?
La tesi è stata respinta perché la sostanza stupefacente, il bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento sono stati trovati esclusivamente nella camera da letto dell’imputato, indicando il suo controllo esclusivo. Inoltre, la quantità e la natura della sostanza sono state ritenute indicative dell’intento di spaccio.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Non sono state concesse a causa della condotta processuale dell’imputato. Il suo tentativo di accusare il figlio della detenzione in comune della sostanza è stato valutato negativamente, non come un atto di collaborazione ma come un comportamento teso a eludere le proprie responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36299 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36299 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ue/1
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censura adeguatamente confuta manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rilevato come si rivelasse strumentale dichiarato nel corso dell’interrogatorio (circa la prosecuzione dell’attività illecita per stupefacente non rinvenuto in occasione della perquisizione e sequestro operato sette mesi prima), conto, da un canto, che tale circostanza non era stata rappresentata sette mesi prima allor stupefacente venne rinvenuto, dall’altro, che ciò dovesse ritenersi inverosimile tenuto conto d trascorso, valutazione involgente il merito che, in quanto non illogica, non è sindacabile legittimità;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, con cui si censura la parte della decisi ha escluso l’uso condiviso con il figlio della sostanza stupefacente rinvenuta, risultando adeguata la motivazione che evidenzia l’assenza di elementi che deponessero per la comune titolarità dell con il figlio, visto che tutto lo stupefacente, unitamente all’occorrente per la predisposizione bilancino di precisione, era stato rinvenuto nella camera da letto dello COGNOME; che tale evenie per la differente quantità e non indifferente dato ponderale, ha portato a ritenere che l stupefacente sequestrata fosse destinata allo spaccio;
rilevato che analoga riproduttività presenta il terzo motivo, avendo la Corte di appello support mezzo di precisa e non illogica motivazione il rigetto della richiesta di riconoscimento delle c attenuanti generiche, avendo ritenuto che la condotta processuale del ricorrente, che aveva acc figlio della comune detenzione di parte della sostanza stupefacente, non potesse essere favorevo apprezzata, in assenza di un contegno teso a rielaborare quanto posto in essere proprio nel co misura cautelare degli arresti domiciliari;
rilevato che manifestamente infondata e generica si rileva la censura in ordine alla contestata che trova conferma, secondo la Corte di appello, non solo nella constatata presenza di plurimi pre commessi anche nel quinquennio, ma nell’apprezzata consistenza e, di conseguenza, palesata aumen pericolosità sociale dell’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorr pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025.