Ricorso Inammissibile per Spaccio: Quando la Cassazione non Rientra nel Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di Cassazione, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte è giudice di legittimità, non di merito. Analizziamo come questo principio ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile per spaccio, proposto contro una sentenza di condanna per detenzione di stupefacenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna inflitta dalla Corte d’Appello di Milano a un soggetto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’imputato, che si trovava già agli arresti domiciliari per un reato analogo, è stato trovato in possesso di sostanze illecite durante un controllo presso la sua abitazione. Avverso la sentenza di condanna, l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la ricostruzione dei fatti e la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici di merito.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile per Spaccio
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una constatazione netta: le censure mosse dal ricorrente non riguardavano vizi di legittimità della sentenza (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), bensì miravano a ottenere una nuova e diversa valutazione dei fatti. Tale attività, tuttavia, è di esclusiva competenza dei giudici di merito, ovvero il Tribunale e la Corte d’Appello. Il giudizio di Cassazione, infatti, non rappresenta un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere le prove, ma serve a garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato come la motivazione della Corte d’Appello fosse congrua, adeguata ed esente da vizi logici. La destinazione allo spaccio della sostanza non era stata presunta, ma desunta da una pluralità di elementi fattuali convergenti, che i giudici hanno ritenuto correttamente interpretati secondo massime di esperienza condivisibili.
Nello specifico, gli elementi che hanno fondato la condanna, e che il ricorrente ha inutilmente tentato di rimettere in discussione, erano:
* Il dato ponderale: la quantità di stupefacente era superiore a quella compatibile con un uso meramente personale.
* La suddivisione in dosi: la sostanza era già confezionata in più involucri, modalità tipica dello spaccio.
* La strumentazione: la disponibilità di materiale utile alla preparazione e al confezionamento delle dosi.
* La diversità delle sostanze: la detenzione di diverse tipologie di stupefacenti.
* Le circostanze del controllo: il fatto che l’imputato fosse già agli arresti domiciliari per lo stesso tipo di reato.
Secondo la Cassazione, questi argomenti non sono illogici e costituiscono una base solida per la decisione di merito. Tentare di contestarli equivale a chiedere alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove, cosa che la legge non consente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare la conclusione a cui sono giunti i giudici precedenti, ma deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. In mancanza di tali elementi, come nel caso di specie, il ricorso inammissibile per spaccio non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per il proponente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, attività che rientrano nella competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di errori di diritto o vizi logici della motivazione.
Quali elementi hanno convinto i giudici che la droga fosse destinata allo spaccio?
I giudici hanno basato la loro convinzione su una serie di prove concrete: la quantità della sostanza superiore all’uso personale, la sua suddivisione in più involucri, la disponibilità di strumenti per il confezionamento, la presenza di diverse tipologie di droghe e il fatto che l’imputato fosse già ai domiciliari per lo stesso reato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TAORMINA il 03/02/1988
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il motivo unico dedotto /concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza detla Corte di appello di. Milano,che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l’uso personale, dalla suddivisione in più ipvolucri, dalla disponibilità di strumentazione utile alla preparazione delle dosi, daIrdiversa tipologia di sostanze detenute, dalle modalità del controllo avvenuto presso la propria abitazione ove era ristretto agli arresti domiciliari sempre per spaccio, quindi, sulla ba se di argomenti non illogici;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Cpnsigliere estensore
Il Presidente