Ricorso Inammissibile Spaccio: la Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato ricorso inammissibile per spaccio di sostanze stupefacenti, ponendo fine al tentativo di due imputati di ottenere una revisione della loro condanna. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di due soggetti. Il primo, l’appellante A, era stato riconosciuto colpevole di aver ceduto una quantità di cocaina al secondo, l’appellante B. Quest’ultimo, oltre alla ricezione dello stupefacente, era stato condannato anche per resistenza a pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 337 del codice penale.
La ricostruzione dei fatti, operata dai giudici di merito, si basava sulle osservazioni dirette degli agenti di polizia e sull’interpretazione di un foglietto dal contenuto criptico rinvenuto durante una perquisizione, ritenuto una prova della transazione illecita.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse obiezioni.
Le Doglianze dell’Imputato A
L’appellante A ha contestato la ricostruzione degli eventi, proponendo una versione alternativa e sostenendo che le prove, in particolare il foglietto, fossero state mal interpretate. Inoltre, ha criticato l’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenendola ingiustificata.
Le Doglianze dell’Imputato B
L’appellante B ha lamentato la genericità della decisione di condanna sia per la ricezione della droga che per la resistenza. Ha sostenuto di non aver compreso che le persone che lo fermavano fossero agenti di polizia. In aggiunta, ha richiesto la riqualificazione del reato di spaccio nell’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, argomentando che si trattasse di un’attività illecita meramente occasionale e non di un rapporto consolidato con il cedente.
Le Motivazioni della Corte sul Ricorso Inammissibile per Spaccio
La Suprema Corte ha respinto tutte le censure, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza e perché riproduttivi di questioni già adeguatamente esaminate e confutate dalla Corte d’Appello.
I giudici hanno sottolineato che il tentativo degli appellanti di accreditare una diversa versione dei fatti costituisce un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non può sostituire la propria valutazione del merito a quella, logica e completa, svolta dai giudici dei gradi precedenti.
Nello specifico, per l’appellante A, la Corte ha confermato che la valutazione dei precedenti penali giustificava pienamente l’aggravante della recidiva, data l’accentuata pericolosità sociale del soggetto.
Per l’appellante B, la Corte ha ribadito che la tesi difensiva era stata ritenuta non credibile. Riguardo alla richiesta di riqualificazione in ‘ipotesi lieve’, i giudici hanno evidenziato come il rapporto consolidato con il fornitore smentisse la tesi di un’attività meramente occasionale, giustificando così il mantenimento della qualificazione originaria del reato.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Questo ha comportato la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza è un chiaro monito: il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai tribunali. La sua funzione è quella di garantire l’uniforme interpretazione e la corretta applicazione della legge, non di riesaminare le prove. Quando le censure sono generiche, ripetitive o si limitano a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, l’esito è, come in questo caso, un ricorso inammissibile per spaccio.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non riesamina la corretta applicazione della legge, ma tenta di proporre una diversa valutazione dei fatti già accertati dai giudici di primo e secondo grado. La Cassazione non può sostituire la propria interpretazione delle prove a quella, ritenuta logica, dei tribunali di merito.
Cosa giustifica l’applicazione dell’aggravante della recidiva?
Secondo la Corte, l’applicazione della recidiva è giustificata quando i plurimi precedenti penali di un imputato, anche specifici, denotano un’accentuata pericolosità sociale, idonea a giustificare un inasprimento della sanzione.
Quali elementi impediscono di qualificare lo spaccio come ‘ipotesi lieve’?
Un’attività illecita non può essere considerata ‘lieve’ se emerge un rapporto consolidato tra il cedente e l’acquirente. Tale rapporto, secondo la Corte, smentisce la natura meramente occasionale dell’attività e indica una continuità nel comportamento criminale che non merita il trattamento sanzionatorio più mite.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44632 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44632 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PETILIA POLICASTRO il 30/01/1985 COGNOME NOME nato a CATANZARO il 03/11/1980
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Rilevato che, quanto al ricorso di COGNOME:
il primo motivo con cui si censura intervenuta cessione dello stupefacente dal COGNOME al COGNOME è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha dato conto delle ragioni della corretta ricostruzione de eventi operata dal Primo giudice, incluso il significato assegnato al contenuto di un foglie rinvenuto durante la perquisizione il cui carattere criptico non lasciava dubbi nel conferma quanto già caduto sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, appositamente appostati sul luogo del fatto; che il ricorrente tenta di accreditare una diversa versione che reputa maggiormente verosimile, operazione preclusa in sede di legittimità allorché fondata su apprezzamenti di merito che risultano con logicità e completezza svolti dalla Corte territoriale;
il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale evidenziato la valenza dei plurimi precedenti penali anche specifici tal denotare l’accentuata pericolosità sociale idonea a giustificare l’inasprimento sanzionator previsto dalla contestata aggravante;
rilevato che, quanto al ricorso di COGNOME:
il primo motivo con cui si censura la parte della decisione che ha fondato la responsabilit sulla base della ricostruzione che ha dato atto della ricezione della confezione di cinquan grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina consegnata dal COGNOME e la responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. è generico e riproduttivo di identiche c adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha correttamente esaminato gli elementi a disposizione smentendo la tesi alternativa, ritenuta non credibile, rilevando, quanto al resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo c), come non credibile fosse la tesi difensiva (nepp suffragata dalle dichiarazioni dell’imputato che si era avvalso della facoltà di non risponde secondo cui non avesse compreso che i verbalizzanti appartenessero alla polizia giudiziaria;
il secondo motivo con cui si censura la omessa riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è egualmente reiterativo di analoga censura formulata in sede di gravame adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha correttamente apprezzato, onde smentire l’invocata riqualificazione, il rapporto consolidato con il COGNOME tale da smentire un’attività illecita meramente occasionale;
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/10/2024