Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Conferma la Condanna
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha messo un punto fermo su un caso di spaccio di stupefacenti, dichiarando il ricorso inammissibile e rendendo definitiva la condanna. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sui limiti del giudizio di legittimità e sulle conseguenze di un’impugnazione priva dei requisiti di legge. Analizziamo i dettagli di questa pronuncia per comprendere le ragioni che hanno portato i giudici a tale conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali. Il primo motivo contestava la valutazione delle prove raccolte, in particolare le conversazioni intercettate, che secondo la difesa erano state erroneamente interpretate come prova delle cessioni di droga. Il secondo motivo, invece, mirava a ottenere una revisione del trattamento sanzionatorio, criticando la mancata concessione delle attenuanti generiche e di altri benefici di legge.
L’Esame della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era inammissibile. Questo esito non entra nel “merito” della vicenda, ovvero non stabilisce nuovamente se l’imputato sia colpevole o innocente, ma si ferma a un controllo preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dei motivi presentati. Per la Corte, i motivi del ricorso non superavano questa soglia di ammissibilità.
La Valutazione delle Prove
Sul primo punto, relativo alle intercettazioni, la Cassazione ha ritenuto il motivo ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione ‘rigorosa’ e logica sulla valenza probatoria delle conversazioni. Secondo i giudici di merito, le intercettazioni, corroborate anche dalle dichiarazioni di alcuni acquirenti, erano chiaramente indicative di attività di spaccio. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, a meno che quest’ultima non sia palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Il Giudizio sulla Pena e le Attenuanti
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte ha chiarito che le censure relative alla quantificazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e dei benefici di legge si traducevano in una richiesta di un ‘diverso giudizio di merito’. Tale richiesta è preclusa in sede di legittimità. La Corte d’Appello aveva motivato la propria decisione di escludere le attenuanti per l’assenza di elementi positivi specifici da valutare e aveva negato i benefici sulla base di una prognosi negativa circa la futura astensione del ricorrente dal commettere reati simili. Queste valutazioni, essendo state adeguatamente motivate, non sono sindacabili dalla Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che:
1. La valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello era completa, logica e coerente.
2. Le richieste dell’imputato sulla pena e le attenuanti erano tentativi di sollecitare una nuova valutazione dei fatti, attività non consentita in sede di Cassazione.
L’ordinanza ha quindi concluso che il ricorso, essendo privo dei presupposti per essere accolto, doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, a causa della colpa ravvisata nella proposizione di un ricorso palesemente infondato, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso per Cassazione è uno strumento da utilizzare con rigore, per sollevare questioni di diritto e non per tentare di ottenere una terza valutazione dei fatti già ampiamente esaminati nei gradi precedenti.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, oppure quando non contestano la corretta applicazione della legge ma cercano di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Perché la Corte non ha riesaminato la decisione sulle attenuanti generiche?
La Corte di Cassazione non ha riesaminato la decisione perché la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel giudizio di merito. Avendo la Corte d’Appello fornito una motivazione logica per negarle (l’assenza di elementi specifici a favore dell’imputato), la Cassazione non può intervenire per modificare tale valutazione.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato dalla Corte in base ai profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3584 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3584 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/05/1989
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo, riguardante la valutazione della prova e il giudizio di penale responsabilità per condotte di spaccio, è manifestamente infondato, in quanto la Corte si è fatta carico di fornire una rigorosa motivazione in ordine alla valenza attribuibile alle conversazioni intercettate, ritenute tutte conducenti nel senso di attestare cessioni di stupefacenti, circostanza desumibile anche da dichiarazioni di taluni acquirenti;
Ritenuto che il secondo motivo è volto ad un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, a fronte di quanto ritenuto dalla Corte in ordine alla pena e alle attenuanti generiche, escluse in ragione dell’assenza di elementi specificamente valutabili a tal fine, nonché in ordine ai benefici, negati in ragione della motivatamente negativa prognosi circa la futura astensione del ricorrente dalla commissione di analoghi reati;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente