Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COULIBALY NOME (CODICE_FISCALE) nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 19 gennaio 2023, con la quale, all’esit di rito abbreviato, NOME COGNOME era stato condannato, tenuto conto della contest recidiva specifica e infraquinquennale, alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 2.40 multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 199 commesso in Roma il 14 ottobre 2022.
Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il rigetto della ri rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante escussione della teste NOME COGNOME, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato (pag. 2 ss. della sente impugnata) la superfluità dell’audizione della COGNOME, la quale nell’immediatezza dei fatti a già reso dichiarazioni lineari, particolareggiate e riscontrate rispetto al ruolo dell’imputa fornitore abituale di droga, dovendosi in ogni caso richiamare il principio affermato dalle Se Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266820), secondo cui la rinnovazione dell’istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di comp dell’istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter dec allo stato degli atti, come adeguatamente esposto nel caso di specie.
Osservato che anche il secondo motivo, con il quale si censura la conferma del giudizio colpevolezza dell’imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosse della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazio alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell’ ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato i plurimi indici rivela destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, ossia la diversa qualità delle sosta sequestrate (cocaina e hashish), la quantità delle stesse (oltre cinque grammi), non compatibi con un uso esclusivamente personale, il rinvenimento nell’appartamento occupato dall’imputato di ritagli di buste di plastica, correlabili al frammento rinvenuto nel water, dove e evidentemente gettato dall’imputato prima dell’irruzione della P.G., le circostanziate dichiara dell’acquirente NOME COGNOME, nella cui disponibilità fu rinvenuta una dose di cocaina comportamento tenuto da COGNOME durante l’intervento dei militari, allorquando il ricor gettava dalla finestra dei pezzetti di sostanza stupefacente, risultati essere cocaina (da cui ricavabili 6 dosi medie) e hashish (da cui erano ricavabili 54 dosi medie singole).
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni raziona cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentit sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Evidenziato che il terzo e il quarto motivo, con cui si contesta il trattamento sanziona rispetto alla determinazione della pena, al diniego delle attenuanti generiche e alla manc esclusione della recidiva, sono parimenti inammissibili, non confrontandosi le doglianze difens con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata (pag. 4-5), in cui sono stati rima non solo i plurimi precedenti specifici riportati dal ricorrente, ma anche il fatto che q perpetrato il reato contestato, mentre si trovava agli arresti domiciliari per un fatto anal
Considerato che anche il quinto motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 20 bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale sostituito la pena detentiva con il lavoro di pubblica infine manifestamente infondato, apparendo immune da censure la non illogica valutazione dei giudici di appello secondo cui la pena sostitutiva non avrebbe assicurato il rispetto della r prescrizioni, né una prognosi positiva circa i futuri comportamenti del ricorrente, considerazione della spregiudicatezza mostrata dall’imputato, il quale ha proseguito le attivi spaccio nonostante la contestuale sottoposizione agli arresti domiciliari per un reato della st specie e senza che le pregresse condanne, anche specifiche, abbiano sortito effetti deterrenti
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024.