Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile spaccio, ribadendo principi fondamentali del giudizio di legittimità. La decisione in esame offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti dell’appello in Cassazione, specialmente quando i motivi si concentrano su una rilettura dei fatti già accertati nei gradi di merito. L’ordinanza chiarisce perché non è possibile trasformare la Corte Suprema in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Il Contesto del Ricorso: Spaccio di Lieve Entità
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato ritenuto responsabile della detenzione ai fini di spaccio di 14 involucri di cocaina, di cui si era disfatto all’arrivo delle forze dell’ordine in un bar. Insoddisfatto della sentenza di secondo grado, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali.
Analisi dei Motivi del Ricorso Inammissibile per Spaccio
Il ricorrente ha tentato di smontare la condanna attraverso due argomentazioni, entrambe respinte fermamente dalla Suprema Corte. L’analisi di questi motivi è essenziale per comprendere la natura e i limiti del giudizio di legittimità.
La Rilettura delle Prove: Un Tentativo Non Consentito
Il primo motivo del ricorso proponeva una rilettura delle prove. L’imputato sosteneva che i giudici di merito avessero interpretato erroneamente gli elementi a disposizione, chiedendo di fatto alla Cassazione di rivalutare i fatti. La Corte ha prontamente respinto questa richiesta, qualificandola come generica e manifestamente infondata. È stato ribadito che la Cassazione non è un “terzo grado di merito”; il suo compito non è rivedere le prove, ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e coerente. Poiché i giudici di merito avevano spiegato in modo non illogico perché i 14 involucri fossero destinati allo spaccio, ogni ulteriore discussione sul punto è stata preclusa.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha giudicato il motivo infondato. La decisione di negare le attenuanti era stata ampiamente motivata dalla Corte d’Appello, che aveva fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato. La valutazione sulla concessione di tali circostanze è un potere ampiamente discrezionale dei giudici di merito, e la Cassazione può intervenire solo in presenza di errori logici evidenti o di una motivazione assente, circostanze non riscontrate nel caso di specie.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sulla manifesta infondatezza e genericità dei motivi proposti. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non presentava critiche pertinenti a vizi di legittimità della sentenza, ma si limitava a sollecitare una nuova e diversa valutazione degli elementi fattuali, un’operazione estranea ai compiti della Suprema Corte. La decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata considerata correttamente motivata, facendo leva sui precedenti penali dell’imputato, un criterio valido e sufficiente per giustificare tale diniego. La Corte ha quindi concluso che, essendo entrambi i motivi palesemente infondati, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. È stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: un ricorso per Cassazione deve basarsi su solidi argomenti giuridici, come la violazione di legge o vizi di motivazione, e non su un semplice disaccordo con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado. Tentare di ottenere una revisione del merito in sede di legittimità si traduce, come in questo caso, non solo in un insuccesso processuale, ma anche in un’ulteriore sanzione economica.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici e manifestamente infondati. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove, non permessa in sede di legittimità, e contestava il diniego delle attenuanti generiche, che era stato invece adeguatamente motivato dai giudici di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito delle prove.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CINISELLO BALSAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il ricorso propone una rilettura delle evidenze di prova che i giudici di merito hanno esamiNOME concludendo, con motivazione non manifestamente illogica, per la destinazione allo spaccio dei 14 involucri di cocaina dei quali l’imputato si era disfatto all’a dell’ingresso delle forze dell’ordine nel bar in cui si trovava.
Il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando i precedenti penali dell’imputato: anche tale motivo di ricorso è, pertanto, manifestamente infondato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024