Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36826 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36826 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Roma in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli probatori circa la destinazione alla cessione della sostanza stupefacente sequ conseguente mancata derubricazione della ipotesi di reato nella fattispecie non rilevante di cui all’art. 75, d.P.R. 309/90.
Il motivo è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/ rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici tr di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. è noto, tuttavia, che sif esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione de ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giud ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME, Rv. 20342801; S n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vi 235507). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, logica lettura RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie facendo riferimento al verbale d deposizione degli agenti operanti, che avevano visto il ricorrente all’interno dell’ propria autovettura mentre riceveva alcune banconote da parte di tale Nikoll porgendogli un sacchetto in plastica blu che, all’esito dell’immediato controllo risultato contenere sostanza stupefacente di tipo cocaina. La Corte territoriale, du atto che l’atto della cessione era stato materialmente visto dagli operanti, i quali, deposizione, avevano chiarito come la luce dell’abitacolo fosse accesa, e pertanto l’ perfettamente visibile. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio sono manifestamente info Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l’ onere motivazionale ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’ nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggio a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente al fatto che l’imputato, al momento della commissione del reato per cui si proced gravato da plurimi precedenti, anche specifici, ed aveva continuato a perpetrare l condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il ricorrente fosse de commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale.
Quanto alla dosimetria della pena, va rammentato che l’esercizio del potere disc deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente
giudicante circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pur non dove le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica valutaz gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione gl particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti ril decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in ca confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, M essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragioname soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura medi (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nel caso di specie, la pena, definita in mesi sei di reclusione ed €.2000 certamente contenuta al di sotto del medio edittale.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
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