Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23171 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23171 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROCCABASCERANA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Il difensore di COGNOME NOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata que del Tribunale di Avellino di condanna della predetta, ad esito di abbreviato, per concorso n reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione a fini di spaccio di gr. complessivi di crack, il 29/1/2018), esclusa la recidiva e riconosciute le generiche;
ritenuto che il ricorso é inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., pe proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da dogl in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che le censure propongono nuovamente temi motivatamente disattesi in sede di gravame, traducendosi nel mero dissenso rispetto alla lettura che i giudici del doppio grad hanno dato al materiale probatorio;
che, quanto alla mancata derubricazione, la decisione è del tutto coerente con i princip consolidati in giurisprudenza, avendo i giudici territoriali valorizzato elementi di sicuro al fine di escludere la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, COGNOME/o, Rv. 274076-01; sez. 3, n. 12551 del 14/2/2023, NOME/NOME, Rv. 284319-01; sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, COGNOME, Rv. 284149-03);
che, infine, anche con riferimento all’attenuante di cui all’art. 114, cod. pen., la ri dei giudici territoriali è coerente con i principi fissati dalla giurisprudenza di legitti 4, n. 26525 del 7/6/2023, Ma/farà, Rv. 284771-01, in cui si è, per l’appunto, precisato che per la sua integrazione non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contrib sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia caus così lieve, rispetto all’evento, da risultare trascurabile nell’economia generale del cri commesso.; n. 49364 del 19/7/2018, P., Rv. 274037-01);
ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 29 maggio 2024
La Consigliera est.
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