Ricorso Inammissibile Spaccio: Quando le Prove Superano la Difesa
L’esito di un processo penale spesso dipende dalla solidità delle prove. Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, deve presentare motivi validi che mettano in discussione la logica o la legalità della decisione. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per spaccio venga trattato quando si limita a riproporre argomenti già valutati e respinti. L’ordinanza in esame sottolinea un principio fondamentale: la Suprema Corte non è una terza istanza di merito, ma un giudice di legittimità.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Bari per un reato legato agli stupefacenti, ha presentato ricorso per cassazione. La sua linea difensiva, sia in appello che in Cassazione, era incentrata su un unico punto: la sostanza rinvenuta era destinata esclusivamente all’uso personale e non allo spaccio. L’imputato contestava la valutazione dei giudici di merito, sostenendo che le sue dichiarazioni fossero state ingiustamente disattese.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Secondo i giudici supremi, l’impugnazione era ‘manifestamente infondata’. Questa formula indica che il ricorso era privo di qualsiasi fondamento giuridico evidente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile Spaccio
La Corte ha basato la sua decisione su una constatazione precisa: il ricorrente si era limitato a ‘reiterare le deduzioni in fatto’ già proposte in appello. Non aveva sollevato nuove questioni di diritto né evidenziato vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
I giudici di legittimità hanno osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una risposta adeguata e coerente, fondando la propria convinzione sulla presenza di ‘molteplici circostanze convergenti’. Questi elementi, nel loro insieme, indicavano chiaramente che la destinazione della sostanza era lo spaccio, smentendo così la versione dell’imputato. La sentenza di secondo grado, pertanto, era immune da censure, in quanto aveva considerato tutti gli elementi a disposizione per demolire la tesi dell’uso personale.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale. Il ricorso in Cassazione non serve a ottenere una nuova valutazione dei fatti, ma a controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse argomentazioni fattuali, senza individuare specifici errori di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Per l’imputato, ciò non solo conferma la condanna, ma comporta anche un aggravio di spese. La decisione insegna che, per avere successo in Cassazione, è necessario formulare censure precise e pertinenti, focalizzate sulla violazione di norme giuridiche o su difetti motivazionali evidenti, e non sulla speranza di un riesame dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza individuare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata.
Qual era la tesi difensiva principale del ricorrente?
La tesi difensiva si basava sull’affermazione che la sostanza stupefacente rinvenuta fosse destinata a un uso esclusivamente personale e non alla vendita o allo spaccio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4664 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4664 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALTAMURA il 11/01/1988
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, limitandosi a reiterare le deduzioni in fatto proposte in appello sulla destinazione ad uso esclusivamente personale dello stupefacente rinvenuto al ricorrente, alle quali la sentenza ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici considerando le molteplici circostanze convergenti in ordine alla ipotizzata destinazione allo spaccio, che destituivano di fondamento le dichiarazioni dell’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024