Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46520 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46520 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per la cassazione della sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna del 13 ottobre 2022, che, in parziale riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Rimini del 30 novembre 2021, ha ridotto la pena inflitta al prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi R ed S dell’imputazione, commessi, rispettivamente, in data antecedente e prossima all’aprile 2020 el’8 marzo 2020).
Il ricorso è manifestamente infondato: infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Il ricorso, con il quale si denuncia essenzialmente omessa motivazione e travisamento della prova in punto di penale responsabilità, è manifestamente infondato, in quanto basato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014; COGNOME ed RAGIONE_SOCIALE, Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568).
Al riguardo, la Corte di appello ha già motivatamente spiegato (alla p. 4), nel rigettare i motivi di doglianza, che le valutazioni del Giudice di primo grado sono supportate da una completa ed ampia attività intercettativa da cui si deduce che l’imputato si dedicava abitualmente all’attività di spaccio, ricevendo plurimi pagamenti da più acquirenti, e, inoltre, che il numero di dosi già tagliate e pronte alla vendita era, di per sé, indice oggettivo della destinazione a terzi dello stupefacente e, dunque, della finalità di spaccio.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Prpsid nta-