Ricorso Inammissibile per Spaccio: La Prova Regge Anche con la Ritrazione del Teste
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali sul tema del ricorso inammissibile spaccio e sulla valutazione delle prove nel processo penale. La Corte ha confermato la condanna per un individuo accusato di cessione di sostanze stupefacenti, respingendo il suo ricorso perché ritenuto troppo generico e incapace di scalfire la solida motivazione della sentenza di secondo grado.
I Fatti di Causa: Un Acquisto di Droga Sotto Osservazione
Il caso ha origine da un’operazione di polizia giudiziaria. Gli agenti, dopo aver ricevuto una segnalazione, hanno osservato l’autovettura di un soggetto dirigersi verso l’abitazione dell’imputato. Hanno assistito a uno scambio tra i due e hanno immediatamente segnalato il veicolo a un’altra pattuglia, che ha proceduto al fermo.
Durante la perquisizione, l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina nascosta in un calzino. La successiva perquisizione dell’abitazione dell’imputato, una villetta unifamiliare, ha portato al rinvenimento di due bilancini di precisione, una sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.
Un elemento chiave del processo è stata la dichiarazione dell’acquirente, che in fase di dibattimento ha ritrattato le sue precedenti accuse, negando di conoscere l’imputato e sostenendo di aver comprato la droga da un’altra persona.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Spaccio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, l’atto di appello si limitava a dedurre in modo generico una mancanza di logicità e contraddittorietà della motivazione, senza però confrontarsi concretamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva infatti costruito una motivazione logica e completa, basata su un quadro probatorio solido che andava ben oltre la sola testimonianza dell’acquirente.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha sottolineato come la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato tutti gli elementi raccolti. La ritrattazione del cessionario in dibattimento è stata ritenuta irrilevante di fronte alla coerenza delle altre prove. I giudici hanno evidenziato la continuità dell’azione di polizia: l’osservazione dello scambio, il pedinamento e il fermo immediato escludevano la possibilità che l’acquirente avesse potuto procurarsi la droga altrove. Inoltre, il ritrovamento nell’abitazione dell’imputato di strumenti tipicamente utilizzati per l’attività di spaccio (bilancini, sostanza da taglio, involucri) costituiva un riscontro oggettivo e inequivocabile all’ipotesi accusatoria. La motivazione della Corte d’Appello è stata quindi giudicata completa e logica, e il ricorso, non affrontando questi punti specifici, è risultato inevitabilmente generico.
Le Conclusioni
La decisione ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: per avere successo, un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata. È necessario che l’appellante articoli censure specifiche, precise e pertinenti, in grado di evidenziare vizi logici o giuridici concreti nel ragionamento del giudice di merito. In assenza di ciò, e specialmente di fronte a un quadro probatorio robusto, il rischio di un ricorso inammissibile spaccio è estremamente elevato, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto affatto generico, in quanto non si confrontava con la motivazione completa e logica della sentenza impugnata, limitandosi a denunciare vizi in modo astratto.
La ritrattazione dell’acquirente è stata sufficiente a scagionare l’imputato?
No, la ritrattazione dell’acquirente durante il dibattimento non è stata considerata sufficiente. I giudici hanno dato maggior peso alle altre prove, come la testimonianza degli agenti di polizia, la continuità dell’operazione e il ritrovamento di materiale per il confezionamento dello stupefacente nell’abitazione dell’imputato.
Quali prove sono state decisive per la conferma della condanna?
Le prove decisive sono state: l’osservazione diretta dello scambio da parte dei Carabinieri, il fermo immediato dell’acquirente trovato con la droga, l’assenza di interruzioni nell’operazione di polizia (che escludeva acquisti alternativi) e il rinvenimento di due bilancini di precisione, sostanza da taglio e involucri a casa dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38379 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38379 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
esaminato il ricorso di NOME COGNOME che, con un motivo unico, deduce mancanza, illogicità e contradditorietà della motivazione;
rilevato che la sentenza impugnata, a fronte delle dichiarazioni del cessionario della droga (che in dibattimento contraddisse quanto affermato in sede di sommarie informazioni, negando di conoscere l’imputato e sostenendo di aver acquistato la droga da una persona rumena o ucraina), ha valorizzato il quadro probatorio formatosi in primo grado (i Carabinieri in borghese, cui era stato segnalato che l’autovettura di tale COGNOME si era diretta verso l’abitazione di COGNOME, assistettero ad uno scambio tra i due e lo segnalarono all’altra pattuglia; questa fermò la macchina e sottopose COGNOME a perquisizione, rinvenendo una dose di cocaina in un calzino; l’abitazione dell’imputato era una villetta unifamiliare, sicché non v’è dubbio che il cessionario si fosse recato proprio da NOME; il servizio di polizia giudiziaria fu effettuato senza soluzione di continuità con ciò escludendo l’ipotesi di acquisto di droga da altri soggetti); la sentenza ha anche aggiunto che, perquisita l’abitazione del ricorrente, vi furono rinvenuti nel suo bagno due bilancini di precisione, un grammo di sostanza da taglio e involucri per il confezionamento della sostanza;
rilevato che il ricorso appare formulato in termini affatto generici, non confrontandosi con la motivazione – completa e logica – della sentenza impugnata; ritenuto, quindi, il ricorso inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Pr sidente