Ricorso Inammissibile Spaccio: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Con la decisione in esame, la Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile spaccio, confermando la condanna emessa dalla Corte d’Appello e chiarendo i confini invalicabili della valutazione delle prove, di esclusiva competenza dei giudici di merito.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine da una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione basando le proprie doglianze su diversi punti:
1. Errata ricostruzione dei fatti: Contestazione della valutazione del materiale probatorio.
2. Mancata applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.).
4. Mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’appellante, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda, offrendo una lettura alternativa degli elementi di prova.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile Spaccio
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile per ogni motivo sollevato. La decisione si fonda su argomentazioni precise che delineano chiaramente il ruolo del giudice di legittimità.
La Valutazione dei Fatti è Competenza Esclusiva del Giudice di Merito
Sul primo motivo, la Corte ha sottolineato che la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento delle prove sono attività rimesse alla competenza esclusiva della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione “congrua e adeguata”, esente da vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza. Gli elementi che provavano la destinazione allo spaccio erano plurimi e convergenti: la quantità della sostanza, la suddivisione in dosi, la disponibilità di denaro in piccolo taglio in assenza di redditi leciti e le modalità del controllo avvenuto in un noto luogo di spaccio. Tentare di rimettere in discussione tale valutazione in sede di legittimità è un’operazione non consentita.
Genericità e Infondatezza degli Altri Motivi
Anche gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili. La richiesta di applicazione della “particolare tenuità del fatto” è stata respinta perché la Corte d’Appello aveva già adeguatamente motivato che le modalità della condotta illecita non permettevano di considerarla di lieve entità. Similmente, le doglianze sulle attenuanti sono state definite generiche, in quanto non si confrontavano efficacemente con le argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva già considerato la buona qualità della sostanza e il suo non esiguo valore commerciale.
Le Motivazioni
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “super-giudice” che può sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali di primo e secondo grado. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso è ammissibile solo se denuncia vizi specifici, come una violazione di legge o un’argomentazione manifestamente illogica o contraddittoria. Al contrario, un ricorso che si limita a proporre una diversa interpretazione delle prove, senza individuare un vizio specifico della sentenza, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito. È indispensabile formulare censure precise, tecniche e giuridicamente fondate, che attacchino la struttura logico-giuridica della sentenza e non il suo contenuto fattuale. La conseguenza di un ricorso inammissibile spaccio, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e un’ulteriore somma a titolo sanzionatorio, che la Corte ha fissato in 3000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati miravano a una nuova valutazione delle prove e dei fatti, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non alla Corte di Cassazione. Inoltre, le doglianze sono state giudicate generiche e manifestamente infondate.
Quali elementi hanno portato i giudici a confermare l’accusa di spaccio?
La condanna per spaccio è stata confermata sulla base di una pluralità di elementi: il dato ponderale della sostanza eccedente l’uso personale, la suddivisione in più involucri, la disponibilità di somme di denaro di piccolo taglio in assenza di redditi da lavoro e le modalità del controllo avvenuto in un luogo noto per lo spaccio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata determinata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36222 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 17135/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale eccedente l’uso personale, dalla suddivisione in più involucri, dalla disponibilità di somme di denaro di piccolo taglio in assenza di redditi da lavoro, dalle modalità del controllo avvenuto in luogo di spaccio, quindi, sulla base di argomenti non illogici;
Ritenuto che il secondo motivo in merito al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello fornito adeguata motivazione evidenziando che le modalità delle condotte illecite di spaccio non consentono di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l’offesa arrecata al bene giuridico;
ritenuto, quanto al terzo motivo, che la questione della mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. è stata dedotta in modo assolutamente generico, tenuto conto di quanto affermato in sentenza sotto il profilo della buona qualità della sostanza stupefacente e del suo valore commerciale non esiguo;
ritenuto che le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per l’assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l’insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull’assenza di elementi di favore apprezzabili in tal senso;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025
IySønsigliere estensore