Ricorso Inammissibile Spaccio: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Un caso di ricorso inammissibile per spaccio di sostanze stupefacenti offre lo spunto per analizzare quando e perché la Suprema Corte respinge un appello senza entrare nel merito delle questioni. Vediamo cosa è successo e quali insegnamenti possiamo trarne.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Un individuo, già condannato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio (previsto dall’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. I motivi del ricorso erano quattro e miravano a smontare l’impianto accusatorio e la pena inflitta:
1. Erronea applicazione della legge penale: si contestava la valutazione dei giudici sulla destinazione della droga, sostenendo che fosse per uso personale e non per lo spaccio.
2. Mancata riqualificazione nel fatto di lieve entità: si chiedeva di considerare il reato come meno grave, ai sensi del comma 5 dell’art. 73, che prevede pene molto più miti.
3. Omessa esclusione della recidiva: si contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
4. Diniego delle circostanze attenuanti generiche: si lamentava il mancato riconoscimento di fattori che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Spaccio
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili. La ragione di fondo è che il ricorrente non ha sollevato questioni di diritto o vizi logici evidenti nella motivazione della sentenza precedente. Al contrario, ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, in modo corretto e ben motivato, dalla Corte d’Appello. In pratica, ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, cosa che non è permessa in sede di legittimità.
Destinazione della Sostanza e Lieve Entità
Sui primi due punti, la Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e coerente per escludere sia l’uso personale (dato il ‘significativo quantitativo’ di hashish) sia il fatto di lieve entità. I giudici di merito avevano fatto buon governo dei principi consolidati in materia, e le critiche del ricorrente erano mere contestazioni fattuali.
Recidiva e Attenuanti Generiche
Anche riguardo al trattamento sanzionatorio, la decisione è stata netta. La Corte ha ritenuto sufficiente e logica la motivazione della Corte d’Appello. Un elemento chiave è stato il fatto che il reato era stato commesso mentre l’imputato si trovava in affidamento in prova ai servizi sociali. Questa circostanza, secondo i giudici, non indicava una ‘occasionalità della condotta’, ma al contrario una maggiore pericolosità e una pesante recidiva, rendendo impossibile il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Questo organo non è un ‘super-giudice’ che riesamina le prove (testimonianze, perizie, ecc.). Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e controllare la logicità delle motivazioni delle sentenze. Quando un ricorso si limita a ripetere censure già respinte o a proporre una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare una reale violazione di legge o un vizio logico manifesto, esso viene dichiarato inammissibile. La Corte ha specificato che le argomentazioni proposte erano ‘meramente ripetitive’ e che il ricorrente non si era nemmeno ‘integralmente confrontato’ con le ragioni articolate nella sentenza d’appello.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma che per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile. Non basta essere in disaccordo con la decisione precedente; è necessario dimostrare un errore di diritto o un difetto di motivazione grave e palese. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito dei fatti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano meramente ripetitivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e si limitavano a presentare critiche fattuali non consentite nel giudizio di legittimità della Corte di Cassazione.
Qual è stato il motivo principale per non riconoscere il fatto di ‘lieve entità’?
La Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di non qualificare il fatto come di lieve entità, basandosi su una valutazione logica del significativo quantitativo di hashish rinvenuto e delle modalità della condotta, in linea con i consolidati principi giurisprudenziali.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche e non è stata esclusa la recidiva?
Le attenuanti generiche sono state negate perché il reato è stato commesso mentre l’imputato era affidato in prova ai servizi sociali. Questa circostanza è stata interpretata come un indicatore di maggiore pericolosità sociale e di una ‘pesante recidiva’, rendendo ingiustificabile una riduzione di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MESAGNE il 23/05/1984
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME, condannato alle pene di legge per il reato di cui all’art. comma 4, d.P.R. 309/1990, con quattro motivi di ricorso deduce l’erronea applicazione dell legge penale ed il vizio di motivazione con riguardo, rispettivamente: alla ritenuta detenzio fini di spaccio dello stupefacente sequestratogli; alla mancata riqualificazione del reato ne di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, t.u.s.; all’omessa esclusione della recidiva con al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che tutti i motivi sono inammissibili perché meramente ripetitivi di profi censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudic merito, con le cui articolate argomentazioni il ricorrente neppure integralmente si confronta, inducendo in contrario avviso le argomentazioni spese nella memoria difensiva depositata i vista dell’udienza;
Ritenuto, in particolare, che la sentenza impugnata ha reso non illogica motivazione sull destinazione non esclusivamente personale del significativo quantitativo di hashish rinvenuto possesso dell’imputato, anche alla luce delle circostanze di fatto e delle modalità della con evidenziate – e le doglianze sul punto proposte in ricorso attengono peraltro a mere criti fattuali non consentite in sede di legittimità – nonché sull’impossibilità di qualificare il di lieve entità, facendosi buon governo dei consolidati principi giurisprudenziali in materia sovvertiti dalla recente decisione invocata nella memoria difensiva, come successivamente chiarito nella decisione assunta da questa Corte con sent. Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023 Pascale, Rv. 284319, le cui condivisibili osservazioni qui si richiamano per confermare correttezza del giudizio svolto nella sentenza impugnata;
Rilevato, inoltre, che gli ultimi due motivi attengono al trattamento sanzionatorío benc sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensiv essendosi ritenuto, con valutazione di merito qui non altrimenti sindacabile, anche in relazi al fatto che la condotta sub iudice è stata commessa mentre l’imputato si trova affidato in prova ai servizi sociali, come la stessa dovesse ritenersi espressione di una maggiore pericolos connessa alla pesante recidiva – non potendosi certo parlare, a differenza di quanto sostiene ricorrente, di “occasionalità della condotta” – e come non fossero ravvisabili ragion riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in ricorso peraltro neppure specificamen allegate;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore dellabssa delle ammende. Così deciso il 1° dicembre 2023.