Ricorso inammissibile spaccio: la Cassazione conferma la condanna
Quando un ricorso in Cassazione è considerato una mera ripetizione di argomenti già discussi, il suo destino è segnato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri di inammissibilità, in particolare nei casi di ricorso inammissibile per spaccio. Analizziamo questa decisione per comprendere perché non basta riproporre le stesse difese per sperare in un esito diverso.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90, decideva di presentare ricorso per Cassazione. La sua difesa si basava su motivi che, tuttavia, erano già stati ampiamente esaminati e respinti dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva infatti motivato la sua decisione di condanna in modo logico e puntuale, basandosi sugli elementi emersi durante le indagini, come perquisizioni e sequestri, che indicavano chiaramente la destinazione della droga allo spaccio e non a un uso personale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. Gli Ermellini hanno stabilito che il ricorso era ‘meramente riproduttivo’ di doglianze già vagliate e, per di più, ‘manifestamente infondato’. Di conseguenza, hanno confermato la decisione della Corte d’Appello e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Ricorso inammissibile per spaccio: le motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta e si fonda su un principio cardine del processo penale: il ricorso per legittimità non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. La Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica, coerente e puntuale per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Erano stati evidenziati in modo chiaro gli ‘elementi sintomatici’ che provavano la finalità di spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta. Di fronte a una motivazione così solida, un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza individuare vizi di legittimità specifici (come una violazione di legge o un vizio logico manifesto della motivazione), non può essere accolto. L’inammissibilità diventa quindi l’esito inevitabile, con le relative conseguenze economiche per chi ha intrapreso un’azione legale senza fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario articolare critiche specifiche che colpiscano la legittimità della sentenza. Proporre un ricorso ‘fotocopia’, che non aggiunge nuovi e validi argomenti di diritto, è una strategia destinata al fallimento. Comporta non solo la conferma della condanna, ma anche un aggravio di spese. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia valutare attentamente i presupposti per un ricorso in Cassazione, evitando impugnazioni inutili e costose.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una mera riproduzione di motivi già adeguatamente esaminati e respinti nei gradi di giudizio precedenti, risultando inoltre manifestamente infondato.
Quale reato era stato contestato al ricorrente?
Al ricorrente era stato contestato il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/90, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47464 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47464 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RAGUSA il 02/02/1969
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto una doglianza meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata;
considerato, invero, che in relazione alla affermazione di penale responsabilità, la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando gli elementi sintomatici della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta a seguito di perquisizione e sequestro (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024